INPS: richiesta online per la delega identità digitale in caso di figli minori

Dal 13 gennaio 2022, il genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare direttamente online una delega a prioprio nome per l’esercizio dei diritti del figlio minore senza la necessità di recarsi presso una Struttura territoriale INPS.

 

Dal 16 agosto 2021, il cittadino che sia impossibilitato ad utilizzare in autonomia i servizi online dell’INPS può delegare un’altra persona di sua fiducia all’esercizio dei propri diritti nei confronti dell’Istituto.
La delega dell’identità digitale è anche lo strumento attraverso il quale i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno e gli esercenti la potestà genitoriale possono esercitare i diritti dei rispettivi soggetti rappresentati e dei minori.
Dal 13 gennaio 2022, quindi, il genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare direttamente online una delega a prioprio nome per l’esercizio dei diritti del figlio minore senza la necessità di recarsi presso una Struttura territoriale INPS.
Al momento della registrazione della delega, oltre ad essere richiesta espressa dichiarazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale e di agire con il consenso dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale, viene accertata presso l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) la genitorialità del dichiarante e l’appartenenza del minore allo stesso nucleo familiare.
La registrazione della delega online non potrà essere effettuata se tali riscontri dovessero avere esito negativo. In tale caso, se si è in possesso dei requisiti richiesti, sarà comunque possibile registrare la delega presso una Struttura territoriale INPS producendo il modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale (mod. AA08 scaricabile dal portale www.inps.it) ovvero la copia del documento di riconoscimento del delegante.
Per registrare la delega online, il genitore, mediante una sua identità digitale SPID, CIE o CNS, può accedere al servizio disponibile nell’area riservata MyInps, sezione “Deleghe identità digitali”, alla voce “Inserisci la delega per conto di un figlio minorenne”, inserendo i relativi dati identificativi.

CCNL CONI: Prorogato il protocollo sicurezza

Firmato il 23/12/2021, tra i rappresentanti della Sport e Salute S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali, l’accordo per la proroga del Protocollo Sicurezza CONI del 28/10/2021, in collegamento con la proroga dello stato di emergenza nazionale

Le Parti firmatarie della Contrattazione del settore CONI, hanno disposto nell’incontro avutosi il 23/12/2021, la proroga delle disposizioni contenute nell’accordo sindacale del 28/10/2021 per lo svolgimento dell’attività lavorativa in sicurezza e per la disciplina del lavoro agile.
La proroga del suddetto protocollo sicurezza è al 31/3/2022 e, precisano le Parti, è collegata alla proroga dello stato di emergenza previsto a livello nazionale.

Firmato il decreto sull’estensione dell’obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi dello spettacolo

Il Ministro del lavoro ha, dunque, firmato il decreto sull’estensione dell’obbligo assicurativo, su proposta dell’Inail.

 

L’articolo 66 del DL 73/2021 ha previsto che, l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’INAIL, disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Il decreto in parola stabilisce le modalità di attuazione di tale obbligo assicurativo, individua i soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo, l’inquadramento nella gestione tariffaria nei casi in cui non è applicabile l’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e le retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei premi e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie. L’obbligo di assicurazione per i lavoratori autonomi decorre dal 1° gennaio 2022.
Ai fini dell’adempimento dell’obbligo suddetto, sono tenuti al versamento all’Inail del premio assicurativo i committenti e le imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera.