Centri di assistenza fiscale: certificazione ISEE

Con messaggio INPS n. 195/2022 è stato stabilito che i Centri di assistenza fiscale (CAF) interessati alla sottoscrizione della convenzione per l’attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2022 – 2023 dovranno rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione e comunicazione interna.

Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 191 del 22 dicembre 2021 è stato adottato lo schema di convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF), per l’attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2022 – 2023. La convenzione, che ha validità dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023, viene sottoscritta con firma digitale e il versamento dell’imposta di bollo, a carico della parte privata, viene assolto in modalità elettronica.
Il processo di convenzionamento è a cura della Direzione centrale Organizzazione e comunicazione interna, il cui Direttore sottoscriverà, in nome e per conto dell’Istituto, le convenzioni in commento.
I CAF interessati alla sottoscrizione della convenzione per l’attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2022 – 2023 dovranno, pertanto, rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione e comunicazione interna – Area Relazioni e Sinergie con i partner chiave e i soggetti istituzionali, utilizzando il seguente indirizzo e-mail: Convenzioni.CAF@inps.it. In base a quanto previsto dalla citata deliberazione n. 191/2021, i pagamenti per il servizio reso dai CAF sono gestiti dalla Direzione centrale Inclusione sociale e invalidità civile, alla quale i soggetti convenzionati sono tenuti a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI).

Una tantum per i dipendentii delle imprese di Igiene ambientale privata e municipalizzata

 

Spetta, con la busta paga del mese di gennaio, la prima tranche di una tantum per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali

L’accordo sottoscritto lo scorso dicembre ha previsto una copertura economica del periodo contrattuale 1/7/2019 – 31/12/2021.
Ai lavoratori in servizio al 9/12/2021 viene riconosciuto un importo Una Tantum ad integrale copertura del periodo contrattuale dall’1/7/2019 fino a tutto il 31/12/2021, da corrispondersi in due tranches di pari importo, rispettivamente con la retribuzione del mese di gennaio e del mese di aprile 2022; per cessazioni e cambi di appalto si richiama la nota esplicativa allegata.
L’importo Una Tantum è corrisposto ai lavoratori aventi diritto in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati nel periodo 1/7/2019-31/12/2021. A tal fine, le frazioni di mese di servizio pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi quelle inferiori. La contrattazione aziendale è delegata a definire, nei tempi previsti per l’erogazione, possibili modalità di remunerazione alternative e sostitutive di importo pari a quello previsto come Una Tantum.

Livello

Importo Una Tantum Gennaio 2022

1 A 186,07
1 B 167,46
2 A 229,81
2 B 206,74
3 A 242,02
3 B 230,73
4 A 257,83
4 B 250,00
5 A 281,50
5 B 269,54
6 A 310,43
6 B 296,12
7 A 343,12
7 B 326,29
8 380,83
8 Quadro 427,95
J 148,85

Aggiornate le FAQ sul Green Pass per i lavoratori domestici

Aggiornate, da Assindatcolf – l’Associazione nazionale dei Datori di Lavoro Domestico, le FAQ relative  al Green Pass per le famiglie datrici

Dal 15 ottobre 2021 l’obbligo di Green Pass è applicabile anche al comparto domestico, per cui colf, badanti e baby sitter avranno l’obbligo di possedere una Certificazione Verde valida per lavorare. L’obbligo è esteso anche altre figure professionali, come nel caso (solo per citarne qualcuno) della governante, del maggiordomo, del cuoco, dell’istitutrice, della dama di compagnia, del dog sitter, dell’autista e del giardiniere, del custode o dell’amministratore dei beni di famiglia.
Tramite l’app immuni o l’app Io; Il certificato può anche essere stampato gratuitamente da un intermediario: medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, farmacista, presentando la tessera sanitaria. Per chi non ha la tessera sanitaria, dal sito www.dgc.gov.it inserendo il codice authcode insieme al numero del documento.
Il datore di lavoro o un appartenente al suo nucleo familiare o altra persona delegata dal datore stesso è tenuto a dover controllare il Certificato Verde del domestico dipendente: se questo non lo possiede o non esibisce una versione valida non potrà lavorare fino a quando non presenterà un documento idoneo.
E’ possibile programmare la verifica allo scadere della validità del Pass. Colf, badanti e baby sitter (così come tutti i lavoratori) potranno chiedere al datore di consegnare una copia cartacea della Certificazione Verde, con il conseguente esonero dalle verifiche per tutta la durata della validità. Tra gli strumenti a disposizione del verificatore anche l’Applicazione Verifica C-19 da installare su dispositivi mobili.
Per i lavoratori che sono in attesa di valida certificazione e che ne abbiano diritto (vaccinazione, test o guarigione) nelle more del rilascio, potranno esibire i documenti cartacei o digitali che attestano una delle condizioni di rilascio del green pass. Si ricorda che a seguito della prima dose della vaccinazione il green pass viene rilasciato solo dopo 15 giorni.

Per quanto riguarda i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale con un siero non autorizzato da EMA (come nel caso di Sputnik o Sinovac) possono ricevere, a partire dai 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi dal completamento del ciclo stesso, una dose di richiamo ‘booster’ con vaccino a Rna messaggero Pfizer o Moderna, che darà diritto all’ottenimento del Green pass. Coloro che lo abbiano completato da più di 6 mesi o che non lo abbiano portato a compimento, potranno invece procedere con un nuovo ciclo vaccinale completo con i sieri a Rna messaggero Pfizer o Moderna.
Se il domestico non possiede o non esibisce una versione valida del Green Pass dovrà essere considerato assente ingiustificato. Questa condizione comporta fin dal primo giorno la sospensione della retribuzione e di tutti gli emolumenti (compreso il vitto e l’alloggio in caso di convivenza) e lo stop al pagamento dei contributi Inps e Cassacolf. Inoltre, se lo steso è in regime di convivenza, non può continuare a vivere presso l’abitazione del datore.

Diversamente, il domestico convivente risultato positivo al Covid seppur in possesso di Green Pass non potrà allontanarsi dalla casa nella quale vive.
Sono esentati dal possesso del Green Pass i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione per motivi di salute giustificata da idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare dal Ministero della Salute. Il lavoratore domestico che dovesse trovarsi in questa condizione dovrà esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa presentazione del certificato – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.
Nel periodo di stop la famiglia potrà assumere un altro lavoratore: consigliamo di farlo sottoscrivendo un contratto a tempo indeterminato, una forma che consente il libero recesso dal rapporto in qualsiasi momento, ma sempre nel rispetto dei termini di preavviso. In alternativa è possibile assumere un lavoratore interinale: in questo caso i soci Assindatcolf potranno rivolgersi agli uffici territoriali dell’agenzia interinale UMANA, con la quale si è sottoscritto specifico accordo che prevede per loro tariffe agevolate.
La famiglia che assume un eventuale secondo lavoratore non sostiene alcun costo aggiuntivo poiché al domestico assente non deve essere corrisposta la retribuzione fin dal primo giorno e non devono neanche essere versati i contributi Inps e Cassacolf per tutta la durata del periodo di stop.
Se durante l’assenza ingiustificata il lavoratore l’eventuale invio del certificato di malattia non ha alcun effetto sulla gestione dell’assenza.
Anche il domestico gestito con Libretto Famiglia deve possedere il Green Pass, quindi anche la baby sitter o la colf che siano chiamate a svolgere attività lavorativa una tantum attraverso il Libretto Famiglia