EDR e contributi a Sanilog e a Ebilog per il CCNL logistica, trasporto e spedizione

Dal mese di gennaio il CCNL logistica, trasporto e spedizione prevede l’aumento dell’EDR e dei contributi a Sanilog e a Ebilog

In base all’accordo di rinnovo del maggio scorso, dal 1 gennaio scatteranno sia l’EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) di 10 euro mensili lordi da riparametrare che l’incremento di 4 euro mensili dei contributi aziendali per la bilateralità (Sanilog ed Ebilog).
L’EDR dovrà essere erogato a tutti i dipendenti per 13 mensilità, dovrà essere considerato ai fini del TFR ma non avrà incidenza su alcun istituto contrattuale e sarà pari ai seguenti importi a seconda dei livelli di inquadramento:

Livello

Personale non viaggiante

Quadri 12,80
12,05
11,06
3°Super 10,00
9,70
9,24
4°Junior 9,02
8,79
8,26
6°Junior 7,58

Livello

Personale viaggiante

C3 10,04
B3 10,00
A3 9,96
F2 9,74
E2 9,70
D2 9,66
H1 9,36
G1 9,32
I 8,27
I 8,72
L 8,27
L 8,72
L 8,95

L’importo dovrà essere evidenziato in busta paga sotto la voce EDR ex accordo 18.5.2021.
Per quanto riguarda invece l’aumento di 4 euro per la bilateralità, si rammenta che 2,5 euro andranno ad incrementare il contributo dovuto per ciascun iscritto a Sanilog (portandolo a 12,5 euro mensili interamente a carico delle aziende) e i restanti 1,5 euro il contributo aziendale dovuto per ciascun iscritto a Ebilog (portandolo in totale a 4 euro mensili di cui 0,50 euro a carico dei lavoratori). I versamenti dei nuovi importi dovranno essere effettuati secondo le modalità ordinarie previste dai due Enti.

ARAN: Ipotesi di CCNQ per la definizione delle aree di contrattazione

 

Sottoscritta il 29/12/2021, presso l’ARAN l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione della composizione delle aree di contrattazione collettiva nazionale di cui all’art. 7 del CCNQ 3/8/2021.

Il presente contratto dà attuazione alla previsione di cui all’art. 7, comma 2 del CCNQ del 3/8/2021 per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale, il quale espressamente aveva disposto che la composizione delle Aree dirigenziali delle pubbliche amministrazioni, sarebbe stata definita in apposita successiva sessione negoziale.
Ciò posto, il presente accordo stabilisce che i dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, i segretari comunali e provinciali e i professionisti già ricompresi nelle precedenti aree dirigenziali, sono aggregati nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva:

A) Area delle Funzioni centrali;
B) Area delle Funzioni locali;
C) Area dell’Istruzione e della ricerca;
D) Area della Sanità.

Nell’art. 2 dell’accordo 29/11/2021, sono indicate in maniera precisa le varie figure dirigenziali aggregate.
Si segnala, infine, che la presente ipotesi di accordo diverrà operativa a seguito della sottoscrizione definitiva del CCNQ che avverrà a conclusione della fase di controllo prevista dal D.Lgs. n. 165/2001.

Proroga prestazioni emergenza covid-19 di ENFEA

Le Parti istitutive dell’Ente Bilaterale Nazionale ENFEA hanno convenuto di prorogare al 31/3/2022 il termine ultimo di presentazione delle richieste di contributo relative alle iniziative straordinarie di sostegno al lavoro in presenza di Covid 19 di cui al Regolamento provvisorio dedicato.

L’Ente bilaterale nazionale ENFEA, a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI sottoscritti con le Federazioni aderenti a CGIL, CISL e UIL, visto il provvedimento del Governo che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza Covid 19, hanno convenuto di prorogare alla medesima data del 31/3/2022 il termine ultimo di presentazione delle richieste di contributo relative alle iniziative straordinarie di sostegno al lavoro in presenza di Covid 19 di cui al Regolamento provvisorio dedicato, fatti salvi i massimali e le specifiche condizioni previsti dal Regolamento stesso.
Le prestazioni previste da ENFEA saranno erogate subordinatamente alla sussistenza di entrambe le condizioni generali qui di seguito descritte:
– Le Aziende dovranno dimostrare di essere in regola con i versamenti e di aver versato la quota di adesione ad ENFEA da almeno 6 (sei) mesi precedenti la richiesta di intervento.
– Avranno diritto agli interventi i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e/o con contratto di apprendistato, e/o a tempo determinato se il rapporto di lavoro è stato stipulato per un periodo pari o superiore a 12 (dodici) mesi, che siano in costanza di rapporto di lavoro alla data della richiesta della prestazione.
Le prestazioni erogate da ENFEA sono le seguenti:

a) contributo per trattamenti individuali di integrazione salariale:
In presenza nel corso dell’anno civile (1° gennaio/31 dicembre) di riconosciuti trattamenti individuali di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente (Cigo, Cigs, Cds, cassa in deroga, e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro regolato dalla legge) il lavoratore può richiedere la prestazione di sostegno al reddito pari a:
a1. € 500,00 (cinquecento/00) per i trattamenti di integrazione salariali corrisposti oltre le 50 giornate individuali di integrazione e fino a 100 giornate;
a2. € 800,00 (ottocento/00) al superamento delle 100 giornate individuali di integrazione.

b) contributo per utilizzo servizi all’infanzia:
b1. Asilo nido;
In alternativa
b2. Baby sitter, essendo, alla data di presentazione della domanda, datore di lavoro domestico e avendo in corso un regolare rapporto di lavoro, anche a part-time, di durata di almeno 6 mesi nel corso dell’anno solare, con un orario non inferiore a 25 ore settimanali, con una/un collaboratrice/ore per la custodia e l’assistenza al proprio figlio/i in alternativa all’asilo nido/scuola materna.
La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento/00)/anno per figlio.
Il titolo a prestazione è per singola persona fisica: nel caso di un figlio con entrambi i genitori dipendenti da impresa aderente ad Enfea, la richiesta di prestazione può essere presentata da uno solo dei due genitori.

c) Contributo spese Scuola Materna
La misura del contributo è pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00)/anno per figlio.
Il titolo a prestazione è per singola persona fisica: nel caso di un figlio con entrambi i genitori dipendenti da impresa aderente ad Enfea, la richiesta di prestazione può essere presentata da uno solo dei due genitori.
c1) Contributo scuola elementare
La misura del contributo è pari a € 150,00 (centocinquanta/00)/anno per figlio.
Il titolo a prestazione è per singola persona fisica: nel caso di un figlio con entrambi i genitori dipendenti da impresa aderente ad Enfea, la richiesta di prestazione può essere presentata da uno solo dei due genitori.

d) Contributo spese Scuola Media Inferiore
La misura del contributo è pari a € 150,00 (centocinquanta/00)/anno per figlio e/o lavoratore.
Il titolo a prestazione è per singola persona fisica: nel caso di un figlio con entrambi i genitori dipendenti da impresa aderente ad Enfea, la richiesta di prestazione può essere presentata da uno solo dei due genitori.

e) Contributo spese Scuola Media Superiore
La misura del contributo è pari a € 200,00 (duecento/00)/anno per figlio e/o lavoratore.
Il titolo a prestazione è per singola persona fisica: nel caso di un figlio con entrambi i genitori dipendenti da impresa aderente ad Enfea, la richiesta di prestazione può essere presentata da uno solo dei due genitori.

f) Contributo spese Università
La misura del contributo è pari a € 350,00 (trecentocinquanta/00)/anno per figlio e/o lavoratore a condizione del rispetto del piano di studi.
Il titolo a prestazione è per singola persona fisica: nel caso di un figlio con entrambi i genitori dipendenti da impresa aderente ad Enfea, la richiesta di prestazione può essere presentata da uno solo dei due genitori.

g) Contributo spese Laurea
La misura del contributo è pari a € 1.000,00 (mille/00) per figlio e/o lavoratore a condizione del conseguimento della votazione finale di laurea con il massimo dei voti (110/110).
Il titolo a prestazione è per singola persona fisica: nel caso di un figlio con entrambi i genitori dipendenti da impresa aderente ad Enfea, la richiesta di prestazione può essere presentata da uno solo dei due genitori.

h) Contributo per assistenza alla non autosufficienza (legge 104/92)
Sostegno al reddito a favore del lavoratore che usufruisce dei permessi ex L.104/92 come da relativa autorizzazione Inps. La misura del contributo è pari a € 200,00 (duecento/00)/anno.

i) Contributo spese abbonamento annuo trasporto pubblico locale, regionale, interregionale, intestato al lavoratore
La misura del contributo è pari al 25% del costo dell’abbonamento annuo del lavoratore per trasporto pubblico (autobus e/o ferroviario) in corso di validità, con il limite massimo di € 150,00 (centocinquanta/00)/anno, a condizione che l’abbonamento annuo non sia stato oggetto di welfare aziendale.

j) Integrazione trattamento economico di malattia previsto dal CCNL
In presenza di periodi di malattia, della durata continuativa di almeno 30 gg, che danno luogo al solo trattamento economico a carico dell’azienda nella misura del 50% (senza integrazione Inps), viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito al lavoratore, pari a € 400,00 (quattrocento/00)/mese, per un massimo di 6 mesi.
Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time), fermo restando i requisiti di cui sopra, la prestazione negli importi fissati dovrà essere rapportata al minor orario effettuato rispetto all’orario contrattuale di riferimento.

n) Contributo sostegno vittime violenza di genere
Contributo di € 700,00 (settecento/00) alla lavoratrice o al lavoratore inserita/o in un percorso di sostegno per le vittime di violenza di genere ex art. 24 Dlgs 80/2015 che usufruisca di un periodo di astensione dal lavoro di almeno 1 mese successivo a quanto disposto dai contratti collettivi e dalla legislazione.

o) Contributo in occasione della nascita/adozione del figlio/a del/della dipendente
In occasione della nascita del figlio/a/i del/della dipendente viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito.
La misura del contributo è pari ad € 2.000,00 (duemila/00)
p) Contributo per acquisto tablet e/o PC destinato ai figli in età scolare (dalla scuola elementare alla scuola media inferiore)
Per il sostegno nella didattica a distanza, viene corrisposto un contributo per l’acquisto tablet e/o PC destinato ai figli in età scolare (dalla scuola elementare alla scuola media inferiore)
La misura del contributo è pari ad € 300,00 (trecento/00) max.

q) Contributo una tantum per trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici derivanti dalla pandemia Covid 19
Contributo una tantum rivolto al figlio/a, presenti nel nucleo familiare e conviventi, che causa Covid, è ricorso, o ha in corso, trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici per un periodo non superiore a mesi 12 dall’inizio del trattamento, con rilevante incidenza sul bilancio familiare.
La misura del contributo è pari € 1.000,00 (mille/00) max per nucleo familiare.

r) Contributo per l’assistenza domiciliare, per famigliare convivente non autosufficiente con handicap grave
Contributo di partecipazione alle spese sostenute per l’assistenza domiciliare, per famigliare convivente non autosufficiente con handicap grave, riconosciuto dalle competenti strutture sanitarie, in presenza di personale infermieristico o collaboratore domestico con regolare rapporto di lavoro non inferiore a 4 ore giornaliere.
La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento/00) anno.

s) Contributo per spese per cure odontoiatriche, non comprese nel piano sanitario di Enfea Salute, sostenute per i componenti del nucleo familiare (coniuge e/o figli/e conviventi)
A titolo sperimentale, per una durata non superiore a mesi 24 (dal 15/6/21 al 15/6/23), viene erogato un contributo, non ripetibile nell’arco della sperimentazione, per spese per cure odontoiatriche non comprese nel piano sanitario di Enfea Salute, destinato ai componenti del nucleo familiare (coniuge e/o figli/e conviventi).
La misura del contributo è pari a € 100,00 (cento/00) max per ogni componente il nucleo familiare. Documentazione da produrre: idonea documentazione medica e fiscale.

k) Contributo per acquisto e formazione sull’utilizzo defibrillatore
– Contributo per l’acquisto di apparecchio defibrillatore omologato secondo la normativa vigente C.E., F.D.A. La misura del contributo è pari nel massimo a € 700,00 (settecento/00) (IVA esclusa) e comunque non superiore al 50% del costo del defibrillatore;
– Contributo di € 100,00 (cento/00) per la formazione obbligatoria, in orario di lavoro, per ognuno dei due addetti all’utilizzo dell’apparecchiatura stessa.

l) Contributo per inserimento lavoratori ex legge 68/1999
In favore delle aziende soggette agli obblighi di cui alla Legge n° 68/1999 (e quindi solo quelle da 15 dipendenti in su) è riconosciuto un contributo per l’assunzione di un soggetto disabile nei seguenti casi:
1.1 assunzione a tempo indeterminato;
1.2 contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi che sia successivamente trasformato a tempo indeterminato: in questo caso il contributo verrà erogato dopo la trasformazione.
La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento/00) una tantum.

m) Contributo per la formazione di lavoratrici madri per reinserimento al lavoro post congedo maternità
Rimborso forfettario delle spese sostenute dal datore di lavoro per la formazione anche al possibile utilizzo di tecnologie per lavoro a distanza, compresi i costi di attivazione, previo accordo, finalizzate al reinserimento al lavoro delle lavoratrici post congedo maternità. La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento/00).

t) Contributo per rimborso spese in caso di vaccinazione anti Covid effettuata in azienda
Contributo per rimborso spese rimaste a carico dell’azienda in caso di vaccinazione anti Covid effettuata in azienda e/o presso hub e/o struttura privata da personale sanitario (medico competente, personale infermieristico, struttura sanitaria privata accreditata dalla Regione).
Misura del contributo: € 20,00 (venti/00) a dipendente per singola inoculazione

u) Contributo per l’assunzione di operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale.
Per i rapporti di lavoro stipulati a far data dall’1/1/2021 e fino alla data del 31 dicembre 2023, viene erogato un contributo una tantum per l’assunzione di operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale, con contratto a tempo pieno e indeterminato, o successivamente alla trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.
Misura del contributo: € 1.000,00 (mille/00)

v) Contributo una tantum per la formazione a favore dei dipendenti che in forza di accordi sindacali hanno utilizzato il credito d’imposta 4.0 a seguito di innovazione tecnologica e/o digitale.
Contributo, una tantum, destinato alle aziende che, in base ad accordi sindacali aziendali o in adesione ad accordi provinciali, nel periodo dal 1°gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, hanno utilizzato o utilizzeranno il credito d’imposta per la formazione 4.0 a favore dei dipendenti, a seguito di innovazione tecnologica e/o digitale introdotta
Misura del contributo:
€ 700,00 (settecento/00) per aziende fino a 30 dipendenti € 900,00 (novecento/00) per aziende da 31 a 100 dipendenti € 1.300,00 (milletrecento/00) per aziende con oltre 100 dipendenti