Prorogata la copertura sanitaria per i familiari al Fondo FASA

Prorogata, fino al 31/3/2022, la campagna di adesione 2022 per l’iscrizione dei familiari al Fondo di assistenza sanitaria degli Alimentaristi Fasa

In deroga a quanto stabilito precedentemente, i lavoratori potranno ancora estendere la copertura sanitaria ai propri familiari fino al 31/3/2022.
Per le modalità di adesione è possibile consultare INFORMATIVA BENEFICIARI ed a contattare l’indirizzo e-mail anagrafica@fondofasa.it per eventuali comunicazioni riguardanti modifiche allo stato di famiglia e/o  eventuali chiarimenti riguardanti generazione di MAV. Il Fondo ricorda che non è necessario inoltrare copie dei documenti e di ricevuta pagamento MAV e che la conferma di avvenuta rendicontazione del pagamento sarà visibile dall’area riservata dell’Iscritto/a, sezione “Stato di famiglia”, con dicitura (PAGATO – anno 2022), posta a sinistra del nominativo del beneficiario interessato.
In merito alle comunicazioni al fondo riguardanti modifiche allo stato di famiglia e/o generazione di MAV devono essere inviate all’indirizzo e-mail anagrafica@fondofasa.it per permettere all’area competente di gestirle allegando copia di documenti di identità e tessere sanitarie/codici fiscali dei soggetti interessati in formato pdf della dimensione massima di 5MB. Una volta che il MAV viene rendicontato, nella sezione stato di famiglia dell’ Area Riservata ci sarà l’etichetta “Pagato” vicino ai Beneficiari.
Si ricorda, inoltre, che l’accordo di rinnovo del 31 luglio 2020, ha sancito che dal 1° gennaio 2022 l’importo del – finanziamento al Fondo FASA per la polizza sanitaria sarà pari a 17,50€ così suddivisa:
– CONTRIBUTO GESTIONE SANITARIA € 12,00
– CONTRIBUTO MATERNITA’ PATERNITA’ INTEGRATIVA € 3,50
– CONTRIBUTO GESTIONE E.B.S. € 2,00
Le imprese che non verseranno i contributi di cui sopra sono obbligate a garantire ai propri dipendenti prestazioni equivalenti a quelle erogate dal sistema della bilateralità contrattuale e erogare a ciascun lavoratore un importo forfettario mensile pari a 20 euro.

Cassa Edile di Pavia: nuova contribuzione dall’1/1/2022

La Cassa Edile della provincia di Pavia, pubblica le percentuali contributive in vigore dall’1/1/2022 – CCNL Industria / Artigianato

Tabella contributiva vigente dall’1/1/2022

Contributi

% A carico Impresa

% A carico Lavoratore

% Totale

1) Cassa Edile 1,875 0,375 2,250
2) APE 3,910 3,910
3) Esedil – Cpt Formazione Sicurezza 1,000 1,000
4) Fondo per la sicurezza e l’operatività RLST 0,200 0,200
5) Contributo indennità trasporto 1,250 1,250
6) Contributo D.P.I. 0,270 0,270
7) Contributo Carenza 0,250 0,250
8) Fondo Nazionale Prepensionamenti 0,200 0,200
9) Fondo Incentivo all’Occupazione 0,100 0,100
10) Fondo Sanitario Operai 0,600 0,600
11) Fondo Prevedi 0,100 0,100
12) Fondo di Sistema (Bonus premiale Impresa) 0,600 0,600
13) Quota territoriale di adesione contrattuale 0,883 0,883 1,766
14) Quota nazionale di adesione contrattuale 0,222 0,222 0,444
Totale contributi 11,46 1,48 12,94

Indicazioni operative per la pensione ai superstiti in favore del coniuge separato

L’Inps recepisce il costante orientamento della giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione che afferma il principio secondo cui non sussiste alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione.

In tal senso, nel caso di separazione, con o senza addebito, con riferimento al coniuge superstite, non si richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta, la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, ma unicamente l’esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.
Secondo tale consolidato orientamento, il coniuge separato con addebito e senza assegno alimentare ha, pertanto, diritto alla pensione ai superstiti in qualità di coniuge superstite.
Il coniuge separato – anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti – è equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite, in favore del quale opera la presunzione della vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, e pertanto ha diritto alla pensione ai superstiti.
Nelle ipotesi in cui la pensione ai superstiti sia stata liquidata in favore di un’altra categoria di superstiti il cui diritto risulti concorrente (ad esempio i figli) ovvero incompatibile (ad esempio, fratelli, sorelle, genitori) con quello del coniuge superstite separato, il riconoscimento del diritto alla pensione in favore di quest’ultimo comporta la ricostituzione o la revoca della pensione già liquidata, con effetto dalla decorrenza originaria. In tali casi non si procederà al recupero delle somme corrisposte.
Nelle ipotesi di giudizi in corso, in primo grado o in appello, aventi ad oggetto la materia in esame, le Strutture territoriali dovranno accogliere e liquidare le relative istanze di parte nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della domanda iniziale.
Con riguardo ai ricorsi amministrativi pendenti sulla materia in oggetto e per i quali è in corso l’istruttoria, le Strutture territoriali dovranno verificare, alla luce delle indicazioni fornite al precedente paragrafo 3, se sia possibile modificare il provvedimento di diniego impugnato. In tal caso provvederanno alla liquidazione in autotutela del trattamento pensionistico ai superstiti e definiranno il ricorso in via amministrativa per cessata materia del contendere, qualora il provvedimento adottato risulti pienamente satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso.