Nuove retribuzioni per i dipendenti dell’industria della gomma e plastica

 

Previste, dal 1 gennaio 2022, nuove retribuzioni per gli addetti all’industria della gomma cavi elettrici ed affini e all’industria delle materie plastiche

Federgomma ricorda che, in base agli adempimenti previsti dal CCNL 16/9/2020, con decorrenza 1° gennaio 2022, spetta il seguente trattamento economico minimo.
La tranche di aumenti è prevista nelle misure che seguono

LIV

Dal 1/1/2022

I 24,77
H 27,55
G 28,89
F 31,00
E 31,82
D 33,16
C 33,58
B 34,03
A 36,07
Q 38,31

I nuovi minimi saranno pertanto i seguenti:

LIV

Dal 1/1/2022

I 1.444,57
H 1.606,82
G 1.684,95
F 1.808,12
E 1.856,16
D 1.934,23
C 1.958,84
B 1.984,90
A 2.104,00
Q 2.234,58

Indennità sostitutiva del premio di risultato
A partire dal 1° gennaio 2022, l’indennità sostitutiva del premio di risultato sarà erogata in tutte le realtà aziendali che, nei tre anni precedenti, non abbiano realizzato o applicato la contrattazione del premio di risultato.

INPS: Trasporti – Contributi sulle prestazioni temporanee – Istruzioni operative

l’Inps, con circolare 21 gennaio 2022, n. 10, fornisce le istruzioni operative relative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT CGIL), per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

In data 18 giugno 2021 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT CGIL), per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli associati titolari di prestazioni temporanee.

L’Inps con la circolare n.10 del 21 gennaio 2022, fornisce le opportune istruzioni operative e contabili

I lavoratori aventi titolo ai trattamenti di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e ai sussidi per lavori socialmente utili possono esercitare il diritto di versare, tramite l’Istituto, i contributi associativi all’organizzazione sindacale stipulante.

La riscossione di tali contributi sindacali, sarà effettuata dall’INPS a favore delle organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, mediante trattenuta effettuata all’atto di pagamento delle prestazioni.
A tal fine l’INPS mette a disposizione dei soggetti percettori delle prestazioni appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell’importo della quota associativa ad essi trattenuta e la denominazione dell’organizzazione sindacale destinataria della suddetta quota.

La misura, in percentuale, del contributo da trattenere sarà espressamente indicata nell’atto di delega, in misura uguale per tutti gli iscritti e per tipo di prestazione. Sarà cura dell’organizzazione comunicare tale misura percentuale all’INPS – Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione nonché ogni eventuale successiva variazione.
Nel contempo, la stessa organizzazione sindacale si impegna a trasmettere agli interessati, firmatari delle deleghe, idonea comunicazione riguardo le suddette variazioni delle quote associative.

L’autorizzazione ad effettuare le trattenute, avverrà mediante la trasmissione telematica di apposita delega all’INPS che dovrà essere sottoscritta dal soggetto delegante, il quale dovrà allegare copia del proprio documento d’identità.

L’organizzazione sindacale viene indicata nel testo di delega con apposito codice assegnato dall’INPS e/o denominazione per esteso dell’organizzazione.
L’organizzazione deve custodire, in formato cartaceo o equivalente, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS. Lo stesso va fatto anche dal datore di lavoro.
L’INPS verserà all’organizzazione sindacale l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
Le rimesse monetarie all’organizzazione, sono effettuate dall’INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall’organizzazione, con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall’Istituto.

L’Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in esame, nei casi espressamente indicati nella convenzione stessa alla cui lettura si rimanda.

Domande per il congedo parentale SARS CoV-2: istruzioni Inps

Si forniscono istruzioni sulla modalità di presentazione delle domande relative al “Congedo parentale SARS CoV-2” per i genitori lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti all’Inps e per quelli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

Dal 22 ottobre 2021, fino al 31 marzo 2022, è previsto uno specifico congedo congedo parentale per i genitori lavoratori dipendenti, i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o i lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa. Il congedo può essere fruito anche dai genitori lavoratori affidatari o collocatari. Il congedo può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.
Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente il congedo e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
– portale web dell’Istituto, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
– Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Per presentare la domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2”, anche per figli con disabilità in situazione di gravità, si deve utilizzare la procedura per l’acquisizione delle “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” – Servizio “Maternità”, selezionando la voce “Congedo Parentale” e la tipologia di lavoratore “Autonomi” o “Gestione separata”. Dopo aver completato le informazioni di tipo anagrafico sarà necessario:
1. nella pagina “Tipo richiesta”, selezionare “Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19”, cliccare quindi su “AVANTI”;
2. nella pagina “Richiesta congedi istituiti per emergenza COVID-19”, spuntare la richiesta “Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)”, cliccare quindi su “AVANTI”;
3. indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e le informazioni relative alle certificazioni/attestazioni/provvedimento, cliccare quindi su “AVANTI”;
4. procedere con l’acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente), purché ricadente nell’intervallo previsto dalla norma, ossia dal 22 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022.
Per richiedere il congedo parentale ordinario in modalità giornaliera è necessario, nella pagina iniziale nella quale si seleziona il “Tipo richiesta”, spuntare l’opzione “Richiesta per congedo parentale”.