Licenziamento valido solo se è impossibile l’obbligo di repêchage

 

 

E’illegittimo il licenziamento se al momento del recesso risulta possibile il repêchage del lavoratore essendo possibile solo se, oltre alla soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, sia provata anche l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni differenti

Il Tribunale di Roma ha rilevato che il licenziamento dell’istante, motivato dall’esigenza di soppressione della mansione di arredatrice cui la stessa era stata adibita, risultava essere legittimo, osservando che la società fallita si era determinata alla risoluzione del rapporto di lavoro per la circostanza della soppressione del posto di visual.
La ricorrente, tuttavia, ha rammentato che la sentenza impugnata aveva conferito rilievo alla missiva con cui la società poi fallita aveva rinnovato la proposta di assegnarla alle mansioni di addetta alla vendita, rimarcando come la società datrice di lavoro avesse l’onere di provare di non aver potuto riposizionare la lavoratrice. Inoltre l’azienda aveva confessoriamente ammesso che il licenziamento poteva essere evitato attraverso un repéchage della lavoratrice.
Viene ribadirlo che, ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’art. 3 della I. n. 604 del 1966 richiede non solo la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso e la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali diretti ad incidere sulla struttura e sull’organizzazione dell’impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività, ma anche l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse.
Secondo la Corte, poi, spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità di repéchage del dipendente licenziato, in quanto requisito di legittimità del recesso datoriale. Infatti, il giustificato motivo oggettivo che rende legittimo l’intimato licenziamento si configura proprio in assenza di collocazioni alternative del prestatore d’opera all’epoca del licenziamento stesso; questo può considerarsi legittimo ove la determinazione del datore di lavoro di recedere dal rapporto sia motivata dall’impossibilità di destinare il lavoratore a mansioni diverse: situazione che, per condizionare il valido esercizio del diritto potestativo del datore di lavoro, deve evidentemente sussistere nel momento in cui è espressa la volontà di recedere, e non in un momento successivo.
Emerge, dunque, il vizio del decreto impugnato, il quale ha mancato di operare un tale accertamento, valorizzando una proposta di reimpiego della dipendente, formulata dalla società fallita dopo il licenziamento: proposta il cui tenore risulta oltretutto coerente con l’esistenza, perlomeno nel momento in cui fu manifestata, di un reimpiego dell’odierna ricorrente in altre mansioni (con un dato, cioè, che, riflette una situazione la quale, laddove sussistente al momento del licenziamento, di poco anteriore, non avrebbe potuto giustificare quest’ultimo).

FASCHIM: prestazioni straordinarie Covid-19

Il Consiglio di Amministrazione di Faschim, il 19/01/2022, ha deliberato per i suoi iscritti una rimodulazione delle prestazioni straordinarie Covid-19.

Il Fondo di assistenza sanitaria Faschim per i lavoratori dipendenti dell’industria chimica, chimico farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e gpl, minerario e coibenti, a causa degli eventi relativi all’evoluzione della pandemia in atto, è stato costretto ad una revisione delle stime e quindi a valutare una rimodulazione dell’erogazione delle prestazioni straordinarie di isolamento domiciliare, per garantire la salvaguardia del patrimonio del Fondo nell’interesse degli associati.
Alla luce di queste considerazioni il C.d.A., per andare incontro alle esigenze e difficoltà dei propri associati ha deciso di estendere l’erogazione dell’indennità forfettaria per isolamento domiciliare anche agli associati che hanno il referto positivo da tampone rapido antigenico, per i referti con data a partire dal 1° gennaio 2022.
In considerazione di questa importante estensione e al contempo della necessaria revisione delle stime connesse all’imprevedibile impennata dei contagi, la prestazione di indennità forfettaria da isolamento domiciliare cesserà al 31 gennaio 2022.
Le prestazioni straordinarie, già previste dall’Appendice 1 al Regolamento e Tariffario 2022, sono state oggetto di delibera del CdA, sentito il parere delle Fonti Istitutive, nella seduta del 19/1/2022; è stato deliberato che:
Il pacchetto di prestazioni straordinarie ha efficacia:
-per le prestazioni al punto 3-Indennità per isolamento domiciliare esclusivamente dall’1/1/2022 fino al 31/1/2022.
-per tutte le altre prestazioni esclusivamente dall’1/1/2022 fino al 31/3/2022.
L’Appendice 2 è parte integrante del Regolamento e Tariffario 1/1/2022.

1-DIARIA PER RICOVERO (SSN) (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19)

In caso di ricovero ordinario con SSN, con esito al tampone molecolare positivo Covid-19, il Fondo riconosce una diaria di € 40 per ogni pernottamento a partire dalla data di certificazione del contagio (referto del tampone positivo)
E’ previsto il rimborso di un massimo di 50 pernottamenti nel corso del periodo di validità della presente prestazione straordinaria.

2-DIARIA PER RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19)

In caso di ricovero ordinario con SSN in terapia intensiva, con esito al tampone molecolare positivo Covid-19, il Fondo riconosce una diaria di € 60 per ogni pernottamento con certificazione del contagio (referto del tampone molecolare positivo) a partire dalla data di degenza in terapia intensiva.
E’ previsto il rimborso di un massimo di 50 pernottamenti nel corso del periodo di validità della presente prestazione straordinaria.

3-INDENNITA’ PER ISOLAMENTO DOMICILIARE (POSITIVITÀ’ TAMPONE MOLECOLARE/ANTIGENICO COVID-19)

In caso di isolamento domiciliare, secondo le prescrizioni dei sanitari, a seguito di positività al virus (esito al tampone molecolare/antigenico positivo Covid-19), il Fondo riconosce una indennità forfettaria di euro 200.
Le prestazioni sono erogabili per un solo evento nel periodo.
Le prestazioni non sono erogabili ad associati che abbiano già beneficiato di un’erogazione per diaria da isolamento domiciliare nel periodo 1/2/2020-31/12/2021

4-INDENNITA’ POST RICOVERO (SSN) (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19)

Successivamente all’erogazione della prestazione di cui al punto 1 – DIARIA PER RICOVERO (SSN) (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19) il Fondo riconosce in automatico anche una indennità forfettaria di € 500.
La prestazione è erogabile una sola volta all’interno del periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie.

5-INDENNITA’ POST RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19)

Successivamente all’erogazione della prestazione di cui al punto 2 – DIARIA PER RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19), il Fondo riconosce in automatico anche una indennità forfettaria di € 2.000.
La prestazione è erogabile una sola volta all’interno del periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie. L’indennità non è cumulabile con l’indennità di cui al punto 4 all’interno del medesimo ricovero.

6-PRESTAZIONI POST RICOVERO

In caso di ricovero ospedaliero che ha comportato una diagnosi COVID con data di dimissione compresa nel periodo dal 1/7/2021 al 31/3/2022 e di cui è stata riconosciuta dal Fondo la diaria per ricovero di cui ai punti 1 e 2, sono usufruibili le prestazioni aggiuntive indicate nell’elenco (allegato all’appendice) secondo quanto di seguito previsto.
Il fondo rimborsa l’80% dei costi sostenuti relativi alle prestazioni riportate nell’elenco ed entro il massimale di 1.000 euro.

AZIENDE TERMALI: Prorogata la vigenza del CCNL

Firmato il 20/1/2022, tra FEDERTERME e FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, l’accordo per la proroga della vigenza del CCNL 24/1/2018 per i dipendenti da Aziende Termali

FEDERTERME, FISASCAT-CISL e UILTUCS, si sono incontrate per discutere la vigenza del CCNL Terme 24/1/2018 scaduto il 30/6/2020.

Le Parti, premesso che il grave stato di crisi conseguente alla perdurante pandemia da Covid-19 – che ha coinvolto in maniera molto significativa anche il settore termale – fa sì che non sussistano, al momento, le condizioni minime per un proficuo avvio del confronto per il rinnovo del Contratto in questione, hanno concordato di prorogare la validità e l’efficacia del CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende termali del 24/1/2018 fino al 30/6/2022, data oltre la quale il contratto verrà a scadere senza necessità di ulteriori comunicazioni.