Incremento dei minimi retributivi nell’indutria del legno

Siglato il 21/1/2022, tra FEDERLEGNOARREDO e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, l’accordo che ha definito per il CCNL Legno, mobile, sughero e Boschivi e Forestali, l’incremento dei minimi retributivi in vigore dall’1/1/2022.

Le Parti firmatarie, in applicazione di quanto previsto dal vigente CCNL Legno, mobile, sughero e Boschivi e Forestali 1/4/2019 – 31/12/2022, hanno definito l’incremento dei minimi retributivi a valere dall’1/1/2022 sulla base della seguente tabella.
Gli incrementi relativi al mese di gennaio verranno erogati con la retribuzione di febbraio 2022.
I seguenti minimi comprendono paga base, contingenza ed edr non conglobati

Categoria

Minimi 31/12/2021

3 scatti

Montante

Incrementi 1/1/2022

Minimi 1/1/2022

AD3 2.596,84     60,99 2.657,83
AD2 2.549,17     59,54 2.608,71
AD1 2.448,86     56,63 2.505,49
AC5 2.349,49     53,73 2.403,22
AC4 2.200,51     49,37 2.249,88
AC3/AC2/AS4 2.051,39     45,02 2.096,41
AS3 1.977,38     42,84 2.020,22
AC1/AS2 1.901,07     40,66 1.941,73
AE4/AS1 1.841,71     38,92 1.880,63
AE3 1.767,32     36,74 1.804,06
AE2 1.692,41     34,56 1.726,97
AE1 1.504,68 23,85 1.528,53 29,04 1.533,72

 

Seguono i minimi in vigore dall’1/1/2022, distinti in paga base, contingenza ed edr.

Categoria

Paga base 1/1/2022

Contingenza

EDR

Minimi 1/1/2022

AD3 2115,59 531,91 10,33 2.657,83
AD2 2066,47 531,91 10,33 2.608,71
AD1 1965,41 529,75 10,33 2.505,49
AC5 1864,95 527,94 10,33 2.403,22
AC4 1714,33 525,22 10,33 2.249,88
AC3 1563,67 522,41 10,33 2.096,41
AC2 1563,67 522,41 10,33 2.096,41
AS4 1563,67 522,41 10,33 2.096,41
AS3 1488,88 521,02 10,33 2.020,22
AC1 1412,95 518,45 10,33 1.941,73
AS2 1412,95 518,45 10,33 1.941,73
AE4 1352,54 517,77 10,33 1.880,63
AS1 1352,54 517,77 10,33 1.880,63
AE3 1277,21 516,53 10,33 1.804,06
AE2 1201,85 514,79 10,33 1.726,97
AE1 1011,23 512,16 10,33 1.533,72

Proroga dell’accordo Coni sulla sicurezza e lavoro agile

Prorogate le misure più idonee a contemperare lo svolgimento delle attività produttive con il rispetto dei più elevati standard di sicurezza per la salute del personale non dirigente e  del personale dirigente Coni.

Tenendo conto dell’acuirsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, le parti hanno individuato le misure più idonee a contemperare lo svolgimento delle attività produttive con il rispetto dei più elevati standard di sicurezza per la salute dei lavoratori.
L’accordo sottoscritto lo scorso ottobre ha individuato le misure più idonee a contemperare la piena ripresa delle attività produttive con le prescrizioni legate alla situazione epidemiologica, garantendo la sicurezza per la salute dei lavoratori, attraverso la normalizzazione del ricorso al lavoro in presenza coniugata con un uso più equilibrato del lavoro agile e degli altri istituti previsti dall’accordo.
Le disposizioni dell’accordo in esame sono applicabili, in quanto compatibili con la natura del rapporto di lavoro e con i relativi istituti contrattuali, anche al personale dirigente.
Pertanto, viene raccomanda il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte presso il proprio domicilio o con modalità a distanza, confermando i contenuti del citato Accordo sindacale già prorogato fino al 31/3/2022.
Fino a tale data, stante l’esigenza di preservare la salute dei lavoratori e contenere la diffusione del contagio, i datori di lavoro si atterranno alle indicazioni fornite con la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali rivolta a sensibilizzare i datori di lavoro pubblici e privati ad utilizzare appieno tutti gli strumenti di flessibilità che le discipline di settore già consentono, incluso il ricorso al lavoro agile.

FASI: Circolare per le Aziende – Anno 2022

FASI, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, con circolare di dicembre 2021, informa che i contributi da versare per l’anno 2022 non sono variati rispetto a quelli del 2021

Il Fondo Fasi, con la “Circolare per le aziende – Anno 2022”, segnala che per quanto riguarda i contributi da versare per l’anno 2022, non ci sono modifiche rispetto a quelli versati nel 2021.

Pertanto, l’entità dei contributi da versare al Fasi a carico delle Aziende, per l’anno 2022, può così riepilogarsi:

a. A carico delle Aziende che utilizzano il Fasi per l’assistenza dei propri Dirigenti in servizio:
– € 527,00 trimestrali (€ 2.108,00 annuali) per ciascun Dirigente in servizio (art. F del Regolamento), solo se iscritto al Fondo;
– € 365,00 trimestrali (€ 1.460,00 annuali) per ciascun Dirigente alle dipendenze (art. G del Regolamento), anche se non iscritto al Fondo.

b. A carico delle Aziende che non utilizzano il Fasi per l’assistenza dei propri Dirigenti in servizio ma che si avvalgono di un fondo sostitutivo (già iscritte alla data dell’1/1/2019):
– € 425,00 trimestrali (€ 1.700,00 annuali) per ciascun Dirigente alle dipendenze (art. G del Regolamento), anche se non iscritto al Fondo.
Si sottolinea che a partire dall’1/1/2023, tale contributo sarà pari a € 625,00 trimestrali (€ 2.500,00 annuali).

c. A carico delle Aziende i cui Dirigenti in servizio sono già iscritti al Fasi alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, con il riconoscimento dell’indennità sostitutiva del preavviso:
– € 527,00 trimestrali (€ 2.108,00 annuali) a partire dal trimestre successivo a quello nel quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino alla scadenza del trimestre nel corso del quale ha avuto fine il periodo coperto dall’indennità (art. F del Regolamento), sempreché alla data di risoluzione del rapporto di lavoro il Dirigente risulti iscritto al Fasi. Per tale tipologia di iscrizione non è dovuto dalle Aziende il contributo per i Dirigenti di cui all’articolo G del Regolamento. Il Dirigente, al fine di poter mantenere l’iscrizione al Fondo, è tenuto a comunicare al Fasi la propria volontà in tal senso entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, informando contestualmente l’Azienda (anche ai fini degli adempimenti contributivi trimestrali da parte di quest’ultima nei confronti del Fasi stesso).