Indennità di malattia lavoratori TPL: attivata la procedura per il rimborso

2 mar 2022 Il Ministero del Lavoro fornisce istruzioni per la trasmissione dei dati necessari a consentire alle aziende del settore del trasporto pubblico locale l’accesso alle risorse destinate a coprire i maggiori oneri anticipati per l’integrazione delle indennità di malattia fruite dal proprio personale per l’anno 2021. (Comunicato del 28 febbraio 2022)

In particolare, le aziende aventi titolo al rimborso dovranno inoltrare a mezzo PEC al suddetto Ministero:
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato nonché la Tabella Oneri pubblicata sul sito istituzionale del Ministero.
La documentazione dovrà essere compilata in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile; ciascun allegato dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante con firma apposta per esteso e leggibile;
ai sensi dell’art. 40 del DPR 445/2000, i certificati e gli atti di notorietà, da produrre nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono sostituiti dalle dichiarazioni, di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. sopra citato, corredate da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
Nel caso in cui non si disponga della firma digitale, l’allegato relativo alla Tabella Oneri va compilato elettronicamente, stampato e firmato. In esso dovrà essere inserito il numero dei dipendenti addetti specificamente al trasporto pubblico locale nell’anno di riferimento e l’importo dell’onere complessivo dovrà corrispondere all’importo riportato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
La predetta documentazione dovrà essere trasmessa entro il termine del 31 marzo 2022, a pena di decadenza.
Le aziende escluse, a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto, possono attivare un contraddittorio con l’Amministrazione attraverso la formulazione di osservazioni e la presentazione di documenti.

CONFESERCENTI VENETO: accordo per l’accesso agli ammortizzatori sociali

Sottoscritto il 9/2/2022, tra CONFESERCENTI Veneto e le Organizzazioni Sindacali regionali dei Lavoratori del Commercio, del Terziario e del Turismo, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS,l’accordo regionale sulle procedure di accesso agli ammortizzatori sociali.

A seguito della riforma degli ammortizzatori sociali 2022, le Parti – Confesercenti Veneto e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil del Veneto – hanno sottoscritto il 9 febbraio 2022, l’accordo per la regolamentazione delle procedure di accesso.
Premesso che:

– a seguito dell’emergenza epidemiologica ed economica legata al Covid-19, nel 2020 le parti sociali hanno siglato un accordo per le procedure semplificate per l’accesso agli ammortizzatori sociali e hanno attivato, per il tramite di Ente Bilaterale Veneto FVG, un portale per la gestione delle procedure di informazione e consultazione sindacale che permette una gestione semplificata dell’informativa da inviare alle OOSS provinciali da parte delle aziende e dei loro Consulenti del Lavoro e la validazione, anche a distanza, dei relativi accordi;

– la riforma degli ammortizzatori sociali allarga il campo di applicazione anche alle aziende con un numero medio di dipendenti negli ultimi 6 mesi pari o inferiore a 5;

– le parti riconoscono l’utilità e l’efficacia dello strumento adottato per il tramite di Ente Bilaterale Veneto FVG e confermano la necessità di adottare un sistema di procedure di informazione e consultazione sindacale semplificato e automatizzato come quello sperimentato, anche per la gestione ordinaria degli ammortizzatori sociali;

tutto ciò premesso, le Parti territoriali hanno convenuto quanto segue:

1. fatto salvo quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, l’azienda che intenda attivare, per la gestione delle sospensioni/riduzioni di attività gli ammortizzatori sociali previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, anche attraverso l’Associazione Datoriale a cui aderisce o conferisce mandato, invierà alle parti sociali, tramite l’Ente Bilaterale Veneto FVG la richiesta di attivazione delle previste procedure di informazione e consultazione sindacale, che permetta la verifica da parte delle OO.SS. circa le esigenze aziendali di attivazione dell’ammortizzatore sociale richiesto;

2. il presente accordo trova applicazione per le aziende che applicano integralmente il CCNL della specifica loro categoria all’interno dei settori Terziario e Turismo, nonché i relativi accordi territoriali integrativi, e siano aderenti all’Ente Bilaterale Veneto FVG;

3. i componenti provinciali delle OO.SS. preposti all’esame congiunto tramite tale procedura sono attualmente quelli indicati all’Allegato A dell’accordo in esame;

4. in conformità con quanto previsto dalla Circolare INPS n. 18/2022, il presente accordo ha validità per gli ammortizzatori sociali erogati a partire dall’1/1/2022 ed è subordinato ad eventuali successivi provvedimenti governativi.

UNEBA: Accordo regionale Lombardia

 

Firmato il 24/2/2022, tra UNEBA Lombardia e FISASCAT-CISL, CISL-FP, CGIL-FP, UILTUCS, UIL-FP, l’accordo regionale su: tempi di vestizione, E.G.R. e anticipazione su futuri aumenti contrattuali

Tempi di vestizione
In relazione a quanto previsto dall’art. 28 del CCNL che rinvia alla contrattazione di secondo livello la quantificazione dei tempi di vestizione, le parti convengono quanto segue:

– sono 15 i minuti a turno di lavoro, quale riconoscimento dei tempi di vestizione e svestizione, con riferimento alle divise ed agli indumenti di servizio che il lavoratore è tenuto ad indossare/svestire all’interno dei locali dell’ente per lo svolgimento delle proprie mansioni. Il tempo di vestizione/svestizione dovrà contemperare il mantenimento dei livelli assistenziali, salvaguardare i carichi di lavoro e consentire il regolare passaggio delle consegne;
– sono fatti salvi gli accordi aziendali comunque già raggiunti sull’argomento alla data di sottoscrizione dell’accordo (24/2/2022);
– il presente accordo entra in vigore dal mese successivo alla data di sottoscrizione.

Elemento di Garanzia art. 43 CCNL Uneba 2017-2019
Le parti, nella loro piena autonomia negoziale, in relazione alle previsioni dell’art. 43 del CCNL UNEBA, statuiscono la seguente regolamentazione che assorbe e sostituisce quanto ivi previsto con specifico riguardo all’elemento di garanzia ed alle quote A e B.
In particolare viene riconosciuta a titolo di welfare contrattuale a favore di lavoratrici e lavoratori una somma pari ad euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) annui, da proporzionarsi in caso di orario di lavoro a tempo parziale o tempo determinato, in ogni caso, pro quota a dodicesimi in caso di assunzione inframensili e/o infra-annuali (in tal caso, saranno considerate mese intero le frazioni pari ad almeno quindici giorni di calendario).
Tale misura sarà attuata dagli enti datori di lavoro attraverso la consegna di buoni telematici e/o cartacei rappresentativi di beni e servizi di cui all’art. 51, comma 3, ultimo periodo del D.P.R. n. 917/1986 che saranno consegnati alle lavoratrici/lavoratori entro il 10 Aprile;
Entro la mensilità del mese di Novembre, alle lavoratrici e lavoratori sarà erogato annualmente un importo lordo pari ad euro 170,00 suddivisibili eventualmente in massimo due quote, fermo restando il proporzionamento in caso di orario di lavoro a tempo parziale e/o tempo determinato, in ogni caso, pro quota a dodicesimi in caso di assunzione inframensili e/o infra-annuali (in tal caso, saranno considerate mese Intero le frazioni pari ad almeno quindici giorni di calendario).
Nella determinazione di tale ammontare, si è già tenuto conto dell’incidenza su tutti gli istituti differiti.
Le parti si danno reciprocamente atto che la presente intesa, nella sua globalità, integra l’attuazione di quanto rappresentato dall’art. 43 del CCNL UNEBA, con particolare riferimento all’elemento di garanzia, ivi comprese le quote A e B. Resta inteso che il presente punto 2., come previsto dal CCNL, decadrà automaticamente a far data dalla sottoscrizione del prossimo rinnovo contrattuale.

Acconto CIRL 2022
Le parti sono impegnate a proseguire le trattative finalizzate al rinnovo dei contratto integrativo regionale e, al riguardo, a riprova delle loro intenzioni, convengono che, con la busta paga di Giugno 2022, alle lavoratrici e ai lavoratori sarà erogato un importo a titolo di acconto, pari ad euro 30,00 lordi, da proporzionarsi In caso di orario di lavoro a tempo parziale o tempo determinato, in ogni caso, pro quota a dodicesimi In caso di assunzione/cessazione inframensili e/o infra-annuali (in tal caso, saranno considerate mese intero le frazioni pari ad almeno quindici giorni di calendario).
Nella determinazione di tale ammontare, si è già tenuto conto dell’incidenza su tutti gli istituti differiti.
Le parti medesime convengono che di tale somma si terrà conto, quale anticipo, nel rinnovo del contratto regionale.