Riduzione contributiva 2024 per l’edilizia: le indicazioni operative

Confermata per l’anno in corso l’agevolazione a favore delle imprese del settore nella misura dell’11,5% (INPS, circolare 11 novembre 2024, n. 93).

L’INPS ha illustrato le modalità operative per l’invio, la gestione delle istanze di accesso al beneficio e la compilazione del flusso Uniemens per la riduzione contributiva relativa al settore edilizia. Il beneficio è stabilito (articolo 29 del D.L. n. 244/1995 confermata dal decreto 16 maggio 2024 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze) nella misura dell’11,50%, per gli operai edili a tempo pieno per l’anno 2024.

In particolare, per i periodi di paga da gennaio 2024 a dicembre 2024, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.
L’accesso al beneficio è subordinato:
– al possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il DURC (articolo 1, comma 1175, Legge n. 296/2006);
– al rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1 del D.L. n. 338/1989, in materia di retribuzione imponibile;
– al requisito che i datori di lavoro non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (articolo 36-bis, comma 8 del D.L. n. 223/2006).
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2024 devono essere inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil” – disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito internet dell’Istituto – nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, viene attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione “7N”, per il periodo da ottobre 2024 a gennaio 2025. L’esito è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.
Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le strutture territorialmente competenti dell’INPS, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’Autorità giudiziaria, dovranno procedere al recupero delle somme indebitamente fruite.
Infine, la circolare in commento include le indicazioni per i datori di lavoro sulle modalità di esposizione dello sgravio nel flusso Uniemens. Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza gennaio 2025.
I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva in oggetto, relativa all’anno 2024, fino al 15 febbraio 2025

 

CCNL Funzioni Centrali: le OO.SS. Fp-Cgil e Uil-Pa non firmano l’ipotesi

La mancata firma da parte delle Sigle rappresenta un segnale di protesta contro un’ipotesi che non va incontro alle esigenze dei lavoratori del comparto

Il 6 novembre 2024 è stato sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo contrattuale 2022-2024 del CCNL Funzioni Centrali. Alla firma non hanno preso parte le Sigle sindacali Fp-Cgil e Uil-Pa che, mediante un comunicato stampa, hanno spiegato le ragioni che hanno portato alla mancata sottoscrizione. Le OO.SS. lamentano il fatto che il rinnovo porterà ad un valore delle retribuzioni più basso rispetto al contratto precedente che prevedeva aumenti di +1,87% rispetto all’inflazione. Infatti, l’inflazione nel triennio 2022-2024 è stata del 16,5%, mentre l’incremento stipendiale previsto è del 5,78%; oltre al fatto che metà degli aumenti previsti sono già stati corrisposti con acconti e il residuo che verrà erogato sarà davvero poco. Gli importi relativi all’indennità di vacanza contrattuale sono più bassi perché calcolati solo sullo stipendio tabellare senza contare i differenziali stipendiali. Altro problema è rappresentato dalla settimana lavorativa di 4 giorni che, stando a quanto affermano le OO.SS., non rappresenta una riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, dal momento che la scelta è demandata all’amministrazione che decide se concederla o meno. 
Tra le altre cose, le Sigle contestano anche il mancato riconoscimento, durante il periodo di ferie, di tutta la retribuzione dovuta, comprese anche le indennità connesse allo status personale e professionale, oltre ai buoni pasto; e protestano anche per la mancanza di risorse adeguate da destinare al salario, alla carriera, alla valorizzazione professionale, ai buoni pasto. La firma apportata dalle altre Sigle all’ipotesi rappresenta per la Fp-Cgil e la Uil-Pa un arretramento per il personale. A tal proposito, per il 29 novembre 2024 è stato indetto uno sciopero generale. 

CCNL istituzioni Socio Assistenziali Uneba: resoconto dell’ultimo confronto per il rinnovo del contratto

Prosegue il confronto tra l’associazione datoriale e le organizzazioni sindacali

Le sigle sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs si sono riunite con l’associazione datoriale nell’ambito della trattativa per il rinnovo del contratto collettivo di settore. 
La discussione si è incentrata sull’analisi dei testi relativi al mercato del lavoro (revisionando l’articolo relativo ai tempi determinati in considerazione delle novità normative), sulla definizione delle causali e sulla percentuale relativa alla clausola di stabilizzazione. 
E’ stata accolta la richiesta di elevare la clausola di stabilizzazione del personale a tempo determinato al 30%.
Il confronto è poi proseguito sulla modifica dell’attuale articolo 28 “Divise e indumenti di servizio”. In merito, la delegazione trattante di Uneba recepisce le proposte avanzate dalle organizzazioni sindacali sia rispetto alla costruzione dell’articolato sia con riguardo alla quantificazione sul primo livello, individuata dalle controparti in 14 minuti; ipotesi quest’ultima che le OO.SS. ritengono non percorribile, a fronte di accordi territoriali chiusi su 15 minuti e dei recenti CCNL rinnovati.
Le Parti si riuniranno nuovamente il prossimo 13 novembre per confrontarsi in tema di tutela della maternità e paternità e di trattamento economico progressivo, di cui le organizzazioni sindacali chiedono l’eliminazione.