Al via la terza edizione del Fondo Nuove Competenze 

Pubblicato nella sezione Pubblicità legale il decreto interministeriale 10 ottobre 2024 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 27 novembre 2024).

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 10 ottobre 2024 è stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale del dicastero. Parte così la terza edizione del Fondo Nuove Competenze (FNC), finalizzato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro e favorire nuova occupazione.

Per raggiungere questo obiettivo sono stanziati 730 milioni di euro del Programma Nazionale “Giovani, donne e lavoro“, cofinanziato dal FSE+, a cui potranno essere aggiunte risorse del Programma operativo complementare “Sistemi di politiche attive per l’occupazione“, dei programmi operativi nazionali e regionali di FSE+ oltre che, per finalità specifiche, del fondo per la formazione e il sostegno al reddito previsto dalla Legge Biagi (D.Lgs n. 276/2003).

Queste somme finanziano in parte il costo orario dei lavoratori impegnati in percorsi formativi e novità di questa edizione del FNC, dei disoccupati già preselezionati dall’azienda per la successiva assunzione.

CCNL Farmacie: incontro per discutere della classificazione del personale

Al centro del dibattito la ridefinizione del livello Q2 e classificazione del personale

Con una nota stampa, la Uiltucs-Uil ha fornito un resoconto del secondo incontro per il rinnovo del CCNL Farmacie private Federfarma. Nel corso del meeting si sono affrontati gli argomenti calendarizzati, ossia: professionalità, classificazione e formazione. Nella fattispecie, si è discusso circa la ridefinizione del livello Q2 e un aggiornamento della classificazione del personale sulla base dell’evoluzione delle mansioni che vengono svolte in farmacia e dell’organizzazione interna. Sul primo punto, vale a dire quello riguardante il livello Q2 si è registrata convergenza tra le Parti e la necessità di migliorare il testo che ne disciplina il livello, eliminando così le ambiguità che ne hanno impedito, ad oggi, la piena realizzazione. Mentre, una certa distanza si è avvertita sul secondo punto: la classificazione del personale sulla base delle mansioni in farmacia.
In piattaforma, si è data centralità al tema della professionalità, offrendo risposte salariali alle farmaciste e ai farmacisti, con corsi di formazione e abilitazioni professionali specifiche. Su questo punto Federfarma attribuisce la responsabilità professionale a chi controlla e gestisce in farmacia tutto il processo, nell’espletamento delle mansioni connesse ai servizi offerti all’utenza. Tuttavia, la parte datoriale si è assunta l’impegno di elaborare una proposta di discussione. 
I prossimi incontri sono previsti per il 4 dicembre, 15 gennaio e 5 febbraio. Nel prossimo incontro gli argomenti previsti sono: formazione, permessi, maggiorazioni, reperibilità e distacchi in mattinata e contrattazione decentrata, rappresentanza, salute e sicurezza. 

Sostegno al reddito per il settore moda: arrivano le istruzioni operative

Fornite le indicazioni procedurali per richiedere la misura in favore di datori di lavoro e lavoratori del settore (INPS, circolare 26 novembre 2024, n. 99).

L’INPS ha riepilogato i contenuti delle disposizioni in materia di integrazione al reddito in favore dei lavoratori dipendenti e di datori di lavoro, anche artigiani, operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, introdotte dall’articolo 2 del D.L. n. 160/2024, per fronteggiare la crisi del settore moda, fornendo le relative istruzioni procedurali.

In sostanza, la novella normativa intende assicurare ai datori di lavoro, come sopra individuati, la possibilità di ricorrere all’ammortizzatore sociale, in deroga ai limiti, per aiutarli a fronteggiare e superare la grave situazione di crisi che attraversa il comparto della moda.

Le modalità di presentazione delle domande

I commi 2 e 4 dell’articolo 2 del D.L: n. 160/2024 prevedono che, per richiedere la misura di sostegno al reddito in trattazione, i datori di lavoro devono trasmettere la domanda all’INPS, secondo i termini e le modalità disciplinate dall’Istituto medesimo.

A tal fine, l’INPS ha reso noto che le domande devono essere trasmesse entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Qualora l’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa – che non può essere anteriore al 29 ottobre 2024 – si collochi tra la data di entrata in vigore del D.L. n. 160/2024 e il 3 dicembre 2024 (data di apertura della procedura per la trasmissione delle domande), i 15 giorni decorrono da tale ultima data.

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma “OMNIA IS”. Alla piattaforma in questione si accede dal sito istituzionale dell’INPS, inserendo, nella pagina iniziale, alla funzione “cerca”, le parole “Accesso ai nuovi servizi” e selezionando la voce “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 – viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”. Da questo sottomenu occorre, infine, scegliere la voce “ISU – Causale Decreto – legge 160/24 – Settore Moda”.

Infine, la circolare in commento riporta la tipologia di documenti da allegare alla richiesta di sostegno, le modalità di pagamento, informazioni relative alla contribuzione figurativa, le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens indicazioni in caso di richiesta di pagamento diretto da parte dell’Istituto.