Comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali: pronto il modello della Sicilia

La Regione Sicilia ha predisposto la scheda di comunicazione lavoro autonomo occasionale, divenuta obbligatoria con la L. n. 215/2021 di conversione del D.L. n. 146/2021 (REGIONE SICILIA – Comunicato 14 gennaio 2022, n. 2).

La L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto a far data dal 21 dicembre un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

In particolare, l’art. 14, co. 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 13, D.L. n. 146/2021, conv. con modif. dalla L. n. 215/2021, prevede che con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente.

Le comunicazioni andranno pertanto inviate agli indirizzi di posta elettronica (non certificata) degli Ispettorati Territoriali del Lavoro competenti per ambito territoriale, nelle more della imminente attivazione di caselle di posta dedicate, di cui sarà data notizia, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento Lavoro.

Con la nota n. 29 del 11/01/2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le prime indicazioni operative, utili al corretto adempimento del suddetto obbligo, in particolare sulle tempistiche previste che vengono appresso richiamate.

L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della nota del MLPS.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della nota del MLPS, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso.

Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della nota, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

APE sociale: riapertura delle domande per il riconoscimento delle condizioni di accesso

L’INPS ha comunicato la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale a seguito del posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione della c.d. APE sociale

L’Inps comunica che, a fare data dal 18 gennaio 2022, sono state riaperte le domande per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.
Dalla medesima data sono disponibili, nella sezione “Moduli” in “Prestazioni e servizi” presente sul sito dell’Istituto, anche i modelli per le attestazione che i datori di lavoro devono rilasciare ai lavoratori fini della richiesta dell’APE sociale per coloro che, al momento della decorrenza dell’indennità, svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni) differenziati a seconda che il richiedente del beneficio sia un lavoratore dipendente del settore privato, del settore pubblico o un lavoratore domestico .
Si ricorda che la legge di Bilancio 2022, ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni in materia di APE sociale di cui. In particolare, ha previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2022,  introducendo, dal 1° gennaio 2022,  delle novità in merito alle condizioni per il riconoscimento dell’APE sociale per coloro che accedono al beneficio in qualità di disoccupati o di lavoratori dipendenti che svolgono attività c.d. gravose.
Per coloro che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni,  è stata eliminata la condizione del decorso del trimestre in stato di disoccupazione; mentre per l’individuazione dei lavoratori che svolgono attività c.d. gravose è stato introdotto un nuovo elenco delle professioni aventi diritto all’APE sociale e, per alcune di esse – operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) – è stata prevista una riduzione a 32 anni del requisito contributivo minimo richiesto per l’accesso al trattamento in esame.
Infine, sono state incrementato le autorizzazioni ai limiti annuali di spesa al fine di garantire il finanziamento della misura.

Incentivi apprendistato duale per gli edili del Veneto

Edilcassa Veneto, con riferimento all’apprendistato duale, interviene per tutto il 2022 con contributi aggiuntivi a favore di imprese e lavoratori edili del Veneto.

La legge di Bilancio 2022, ha confermato per tutto il 2022 l’agevolazione per l’assunzione di apprendisti di primo livello, c.d. “apprendistato duale”, con riferimento alle piccole imprese. In particolare, la norma prevede che per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nel 2022, venga riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta, per i periodi contributivi.
Con riferimento all’apprendistato duale, Edilcassa Veneto, in applicazione dell’Accordo Regionale siglato nel 2020, interviene con contributi aggiuntivi a favore di imprese e lavoratori.
Nello specifico è previsto un contributo pari all’80% dei costi sostenuti, con un massimo di € 300,00, nel caso in cui le imprese si avvalgono, per l’attività di accompagnamento e supporto alla coprogettazione, delle strutture formative, accreditate presso la Regione, promosse dalle associazioni provinciali/regionale dell’artigianato Veneto. Viene inoltre riconosciuto un contributo pari al 50% dei costi sostenuti, con un massimo di € 150,00, nel caso di partecipazione a iniziative formative rivolte a rafforzare la figura del tutor aziendale, organizzate dalle strutture formative, accreditate presso la Regione, promosse dalle associazioni provinciali/regionale dell’artigianato Veneto.
Per quanto riguarda i lavoratori, il citato accordo regionale prevede l’erogazione di una borsa di studio da erogare all’apprendista duale al conseguimento del titolo di studio, di importo pari a € 1.300,00.