Passaggio dal regime ordinario al regime forfettario: non applicabilità dell’aliquota ridotta

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito alla spettanza dell’aliquota ridotta del 5% per il contribuente che passa dal regime ordinario a quello forfettario (Agenzia delle entrate, risposta 22 novembre 2024, n. 226).

In merito all’applicazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per i soggetti che aderiscono al regime forfetario previsto dall’articolo 1, comma 64, della Legge n. 190/2014, il successivo comma 65 prevede che al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, l’aliquota sia stabilita nella misura del 5%, a condizione che l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

 

Spiega l’Agenzia che il vincolo che la nuova attività non sia mera prosecuzione di una precedente attività d’impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, mira ad evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica dell’attività esercitata in precedenza o dispongano la mera variazione del codice ATECO sfruttando il cambio di denominazione previsto per il ”rinnovo” dell’attività.

 

Nel caso di specie, la contribuente intenderebbe fruire dell’aliquota agevolata del 5% a partire dal secondo anno di attività e per i successivi fino al compimento del quinquennio di attività. Al riguardo l’Agenzia ritiene che nei suoi confronti l’aliquota agevolata non trovi applicazione perché, in base alla formulazione del comma 65 citato, la previsione di tale aliquota è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfetario. Di conseguenza, coloro che iniziano una nuova attività anche per effetto della presenza di una causa di esclusione in regime ordinario e solo successivamente (sempre nell’ambito del quinquennio preso in considerazione del comma 65) ”entrano” nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività, non possono beneficiare dell’aliquota agevolata.

Pertanto, la contribuente non potrà fruire, nell’ambito del regime forfetario, dell’aliquota agevolata sia per il periodo d’imposta (n+1), sia per quelli successivi che residuano al completamento del quinquennio dall’inizio dell’attività. 

 Misura “Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero” rifinanziata dalla Legge Made in Italy 

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato che sono ancora disponibili i 15 milioni di euro di agevolazioni destinati alla misura “Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero”, rifinanziata attraverso la Legge n. 206/2023 (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 22 novembre 2024).

L’articolo  5 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy” ha disposto un rifinanziamento della misura per 15 milioni di euro per l’anno 2024, al fine di rafforzare il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e favorire lo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale.

 

L’accesso ai contributi è riservato alle micro e piccole imprese costituite da non più di 60 mesi e in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e quote di partecipazione, da donne di età compresa tra i 18 ed i 35 anni e da persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa.

 

Le iniziative ammesse devono riguardare:

  • produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli;

  • fornitura di servizi alle imprese e alle persone, compresi quelli afferenti all’innovazione sociale;

  • commercio di beni e servizi;

    turismo, incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza.

Le agevolazioni saranno erogate sotto forma di finanziamento agevolato, a tasso zero, della durata massima di dieci anni e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivo non superiore al 90% della spesa ammissibile che è di 1.500.000 euro per le imprese costituite da non più di 36 mesi e 3.000.000 euro per le imprese costituite da più di 36 mesi e da non più di 60 mesi.

 

Le domande e le eventuali richieste di informazioni potranno essere presentate attraverso la procedura informatica disponibile sul sito di Invitalia.

 

Banche e assicurazioni: la comunicazione per evitare ulteriore ripartizione delle rate di crediti edilizi

L’Agenzia delle entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione che deve essere utilizzata dalle banche, dagli intermediari finanziari e dalle assicurazioni per evitare l’ulteriore ripartizione delle rate annuali dei crediti d’imposta di tipo Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, utilizzabili a partire dall’anno 2025 (Agenzia delle entrate, provvedimento 21 novembre 2024, n. 422331).

L’articolo 121, comma 3-ter, del D.L. n. 34/2020, prevede che i soggetti qualificati (banche e società del gruppo, intermediari finanziari e compagnie di assicurazione) debbano comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate degli anni 2025 e successivi dei crediti tracciabili di tipo “Superbonus”, “Sismabonus” e “Bonus barriere architettoniche” acquistate a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, per evitarne l’ulteriore ripartizione in sei rate annuali.

Per le rate dei crediti acquistate successivamente, la comunicazione deve essere effettuata contestualmente all’accettazione della cessione.

 

Pertanto, l’Agenzia ha stabilito che la comunicazione debba essere inviata all’Agenzia:

  1. per le rate dei crediti già accettate entro il 2 dicembre 2024, dal 3 al 31 dicembre 2024. Se la comunicazione si riferisce alla totalità delle rate dei crediti già accettate entro il 2 dicembre 2024, è sufficiente specificare nella dichiarazione il relativo codice tributo, l’anno di riferimento, il numero e l’importo complessivo delle rate interessate, senza allegare il relativo elenco;

  2. per le rate dei crediti che non risultano ancora accettate dal cessionario entro il 2 dicembre 2024, oppure per le rate acquistate successivamente, dal 3 dicembre 2024 in occasione dell’accettazione della rata del credito, direttamente da parte del cessionario.

La comunicazione deve essere trasmessa tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del cessionario titolare dei crediti, oppure, solo nel caso di cui al punto a), avvalendosi di un intermediario, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti. In alternativa, la comunicazione può essere inviata direttamente dal cessionario tramite flusso telematico, con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 205147/2021, oppure, solo nel caso di cui al punto a), tramite posta elettronica certificata.

 

Nel caso in cui non venga effettuata la predetta comunicazione, le rate interessate verranno ulteriormente ripartite in 6 rate annuali di pari importo, non cedibili e utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

 

Per consentire di eseguire in sicurezza le operazioni di ripartizione delle rate dei crediti già accettate, la “Piattaforma cessione crediti” non sarà disponibile dal 1° al 7 gennaio 2025 e le rate dei crediti degli anni 2025 e successivi non potranno essere utilizzate in compensazione dai soggetti qualificati fino alla suddetta data del 7 gennaio 2025.