Contributo a fondo perduto per diminuzione canone di locazione

Fornite precisazioni sul contributo a fondo perduto per diminuzione canone di locazione (Agenzia delle entrate – Risposta 20 gennaio 2022, n. 38).

L’articolo 9- quater del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto Ristori), in vigore dal 25 dicembre 2020, stabilisce che “Per l’anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore”.
Il contributo spetta a condizione che: la locazione abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla predetta data” e che ” il contratto di locazione sia oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l’anno 2021 o per parte di esso” (provvedimento prot. n. 180139/2021).
Pertanto, il contributo in esame è destinato ai locatori che dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 hanno rinegoziato l’importo del canone del contratto di affitto, per tutto o parte dell’anno 2021, riducendolo.
In particolare, il contratto di locazione deve essere oggetto di ” una o più rinegoziazioni” in diminuzione del canone per tutto l’anno 2021 o per parte di esso e tali rinegoziazioni devono avere data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.
Alla luce di quanto precede, l’Agenzia ritiene che il contributo in esame non spetta con riferimento ai contratti di locazione che, seppur in essere al 29 ottobre 2020, sono stati “rinegoziati” prima del 25 dicembre 2020, data di entrata in vigore dell’articolo 9-quater in commento.
In assenza di una diversa indicazione normativa, infatti, l’articolo 9- quater non può che trovare applicazione a decorrere dalla sua entrata in vigore, sulla base del principio generale secondo cui la norma non dispone che per l’avvenire, e quindi per le rinegoziazioni effettuate a decorrere dal 25 dicembre 2020 relative a contratti di locazione in essere al 29 ottobre 2020 e solo con riferimento ai canoni del 2021 “rinegoziati”.
Nel caso di specie, assumendo il contratto ” iniziale” ancora in essere alla data del 29 ottobre 2020, la rinegoziazione effettuata con l’addendum nel 2021 soddisfa il requisito temporale per l’ammissione alla richiesta del contributo.
Dall’esame della documentazione integrativa prodotta dell’istante, emerge che nella prima rinegoziazione il locatore ha acconsentito alla richiesta di una riduzione temporanea del canone di locazione mensile, fermo per il resto tutto quanto stabilito e pattuito con il contratto inizialmente sottoscritto.
In assenza della seconda rinegoziazione, avvenuta con addendum, in base alla quale il locatore ha acconsentito alla richiesta di una riduzione temporanea del canone di locazione mensile per l’anno 2021, il canone sarebbe tornato ad essere quello iniziale pattuito dalle parti.
Considerando, dunque, l’importo della rinegoziazione in diminuzione rispetto al canone iniziale pattuito, l’Agenzia ritiene che l’istante in qualità di locatore possa essere ammesso a richiedere il contributo, a condizione che presenti all’Agenzia delle entrate una istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito del rigetto sulla base di quella già trasmessa in pendenza dei termini.
In particolare, il contribuente residente può presentare l’istanza via PEC alla Direzione Provinciale competente per il domicilio fiscale, firmata digitalmente e contenente tutti i dati previsti, con allegazione della documentazione probatoria relativa alla rinegoziazione del canone di locazione. Insieme al modello dell’istanza, occorrerà inviare altresì una nota con la quale il soggetto richiedente il contributo specifica, in modo puntuale e chiaro, i motivi dell’errore.
l’Agenzia ritiene, comunque possibile presentare l’istanza debitamente sottoscritta, unitamente alla copia del documento di riconoscimento, alla documentazione probatoria nonché la suddetta nota contenente la specificazione dell’errore, anche in forma cartacea, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Codici tributo per il versamento a seguito di controllo delle dichiarazioni

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo, per il versamento tramite F24 e F24EP, delle somme dovute a seguito di controllo delle dichiarazioni fiscali, relative a crediti d’imposta, ritenute su trattamenti pensionistici e redditi di lavoro dipendente e assimilati, imposte sostitutive su saldi attivi di rivalutazione. (Risoluzione 19 gennaio 2022, n. 5/E).

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo, al fine di consentire il versamento parziale, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24EP), delle somme dovute in base alla comunicazione di irregolarità emessa dall’Agenzia delle Entrate a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali in relazione alle seguenti fattispecie:
– Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi;
– Bonus vacanze – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed & breakfast e del credito ceduto;
– Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
– Credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisizione di servizi digitali;
– Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi;
– Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative;
– Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno e nelle regioni del sisma centro Italia;
– Credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni;
– Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione;
– Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno;
– Addizionale IRES per gli intermediari finanziari;
– Addizionale IRES sui redditi derivanti da attività in concessione;
– Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione;
– Imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati.
I codici tributo sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione di irregolarità, intenda versare solo una quota dell’importo complessivamente ivi richiesto.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, riportando anche, nei campi “codice atto” e “anno di riferimento”, le corrispondenti informazione reperibili all’interno della stessa comunicazione.

I codici tributo 959F, 960F, 961F, 962F, 963F, 964F, 965F, 966F e 967F possono essere utilizzati anche nel modello F24 EP. In tal caso, nel campo “sezione” va indicato il valore “F” (Erario), mentre nei campi “codice atto” e “riferimento B” devono essere indicati il codice atto e l’anno di riferimento reperibili all’interno della stessa comunicazione.

Codici tributo per versamenti
ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

Codice tributo per versamento spontaneo

“911F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta canoni di

locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – IMPOSTA

6914
“912F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta canoni di

locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – INTERESSI

“913F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta canoni di

locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – SANZIONI

“914F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Bonus vacanze – recupero dello

sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed & breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – IMPOSTA

6915
“915F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Bonus vacanze – recupero dello

sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed & breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – INTERESSI

“916F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Bonus vacanze – recupero dello

sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed & breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – SANZIONI

“917F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta per

l’adeguamento degli ambienti di lavoro – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – IMPOSTA

6918
“918F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta per

l’adeguamento degli ambienti di lavoro – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – INTERESSI

“919F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta per

l’adeguamento degli ambienti di lavoro – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – SANZIONI

“920F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisizione di servizi digitali – art. 190 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – IMPOSTA 6919
“921F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisizione di servizi digitali – art. 190 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – INTERESSI
“922F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisizione di servizi digitali – art. 190 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – SANZIONI
“923F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019 – IMPOSTA 6932
“924F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019 – INTERESSI
“925F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019 – SANZIONI
“926F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019 – IMPOSTA 6933
“927F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019 – INTERESSI
“928F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019 – SANZIONI
“929F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019 – IMPOSTA 6934
“930F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019 – INTERESSI
“931F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019 – SANZIONI
“932F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020 – IMPOSTA 6935
“933F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020 – INTERESSI
“934F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020 – SANZIONI
“935F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020 – IMPOSTA 6936
“936F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020 – INTERESSI
“937F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020 – SANZIONI
“938F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020 – IMPOSTA 6937
“939F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n.

232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020 – INTERESSI

“940F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020 – SANZIONI
“941F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019 – IMPOSTA 6938
“942F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019 – INTERESSI
“943F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019 – SANZIONI
“944F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020 – IMPOSTA 6939
“945F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020 – INTERESSI
“946F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020 – SANZIONI
“947F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020 – IMPOSTA 6940
“948F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020 – INTERESSI
“949F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020 – SANZIONI
“950F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Credito d’imposta per il

rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – investitori – art. 26, c. 4, DL n. 34 del 2020 – IMPOSTA

6942
“951F” – ART. 36-BIS D PR. 600/73 – Credito d’imposta per il

rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – investitori – art. 26, c. 4, DL n. 34 del 2020 – INTERESSI

“952F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Credito d’imposta per il

rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – investitori – art. 26, c. 4, DL n. 34 del 2020 – SANZIONI

“953F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Credito d’imposta per il

rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – società – art. 26, c. 8, DL n. 34 del 2020 – IMPOSTA

6943
“954F” – ART. 36-BIS DPR 600/73 – Credito d’imposta per il

rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – società – art. 26, c. 8, DL n. 34 del 2020 – INTERESSI

“955F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Credito d’imposta per il

rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – società – art. 26, c. 8, DL n. 34 del 2020 – SANZIONI

“956F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – IMPOSTA 6951
“957F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – INTERESSI
“958F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – SANZIONI
“959F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno – IMPOSTA 1066

103E

“960F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno – INTERESSI
“961F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno – SANZIONI
“962F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Aosta e versate fuori dalla regione stessa – IMPOSTA 4934

193E

“963F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Aosta e versate fuori dalla regione stessa – INTERESSI
“964F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Aosta e versate fuori dalla regione stessa – SANZIONI
“965F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa – IMPOSTA 4935

194E

“966F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa – INTERESSI
“967F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa – SANZIONI
“968F” – ART. 36-BIS D PR. 600/73 – Addizionale IRES per gli

intermediari finanziari – Acconto prima e seconda rata o in unica soluzione – art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208 – INTERESSI

2041

2042

“969F” – ART. 36-BIS D PR. 600/73 – Addizionale IRES per gli

intermediari finanziari – Acconto prima e seconda rata o in unica soluzione – art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208 – art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208 – SANZIONI

“970F” – ART. 36-BIS D PR. 600/73 – Addizionale IRES sui redditi

derivanti da attività in concessione – Acconto prima e seconda rata o in unica soluzione – art. 1, c. 716, legge 27 dicembre 2019, n. 160 – INTERESSI

2045

2046

“971F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Addizionale IRES sui redditi

derivanti da attività in concessione – Acconto prima e seconda rata o in unica soluzione – art. 1, c. 716, legge 27 dicembre 2019, n. 160 – SANZIONI

“972F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Addizionale IRES sui redditi

derivanti da attività in concessione – SALDO – art. 1, c. 716, legge 27 dicembre 2019, n. 160 – IMPOSTA

2047
“973F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Addizionale IRES sui redditi

derivanti da attività in concessione – SALDO – art. 1, c. 716, legge 27 dicembre 2019, n. 160 – INTERESSI

“974F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Addizionale IRES sui redditi

derivanti da attività in concessione – SALDO – art. 1, c. 716, legge 27 dicembre 2019, n. 160 – SANZIONI

“975F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione – art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – IMPOSTA 1857
“976F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione – art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – INTERESSI
“977F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione – art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – SANZIONI
“978F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati – art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – IMPOSTA 1858
“979F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati – art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – INTERESSI
“980F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati – art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – SANZIONI
“981F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione – settori alberghiero e termale – art. 6-bis del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23 – IMPOSTA 1859
“982F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione – settori alberghiero e termale – art. 6-bis del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23 – INTERESSI
“983F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione – settori alberghiero e termale – art. 6-bis del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23 – SANZIONI

La pertinenzialità non c’è in mancanza della “prossimità” tra box auto e prima casa

Non è riconosciuta la pertinenzialità e, pertanto, non può essere applicata la misura di favore del “prezzo-valore”, che individua per le vendite di abitazioni e pertinenze la base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nel valore catastale, quando non sussiste il requisito della “prossimità” tra box auto e prima casa (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 19 gennaio 2022, n. 33).

Con riferimento al trattamento fiscale previsto per l’acquisto della “prima casa” è stato chiarito che, di regola, il bene servente non può ritenersi oggettivamente destinato in modo durevole a servizio o ornamento dell’abitazione principale qualora sia ubicato in un punto distante o addirittura si trovi in un Comune diverso da quello dove è situata la “prima casa”.
Tale precisazione è volta a chiarire che, affinché si possa concretizzare un effettivo rapporto di pertinenzialità e il bene accessorio possa accrescere durevolmente ed oggettivamente l’utilità dell’abitazione principale è, comunque necessario, che i due beni siano ubicati in luoghi “prossimi” tra loro, non rilevando la sola volontà manifestata dalla parte.
In tal senso, l’apposizione del vincolo perseguirebbe in realtà il fine di attenuare il prelievo fiscale.
Il requisito della “destinazione a servizio” è un elemento essenziale e che, per soddisfare tale requisito, è necessario che la pertinenza sia posta in “prossimità” dell’abitazione principale acquistata con l’agevolazione “prima casa”.
Nella fattispecie in esame, l’istante comproprietario per la sola quota di un sesto di un appartamento, intende destinare a pertinenza di detto immobile, che costituisce il “proprio domicilio dal 15 settembre al 15 giugno”, un box auto sito alla distanza di circa 1,3 Km. In sede di documentazione integrativa, inoltre, è emerso che non si tratta di una compravendita ma di una operazione di permuta con un altro box precedentemente acquistato, in merito al quale non si conosce la sussistenza dell’eventuale vincolo pertinenziale.
Ciò posto, nel caso di specie, non sono stati forniti elementi sufficienti per la valutazione della sussistenza del requisito oggettivo per il riconoscimento della pertinenzialità, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare un’utilità al bene principale e non al proprietario di esso.
Alla luce delle suddette argomentazioni, non si ritiene che siano integrati i requisiti per il riconoscimento della pertinenzialità nel senso indicato e, pertanto, non possa essere riconosciuta l’applicazione per la permuta del box auto in oggetto della disposizione di cui all’articolo 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto. Tale disposizione deroga testualmente all’articolo 43 del d.P.R. n. 131 del 1986 (TUR), che ancora la base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale al valore venale del bene o del diritto trasferito, individuando detta base imponibile nel valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5 del TUR, comunemente denominato valore catastale.