Investimenti industriali sul Green new deal italiano

Agevolazioni finanziarie e contributi a fondo perduto a sostegno degli investimenti industriali finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare coerenti con gli ambiti di interventi del “Green new deal italiano”. (MISE – DM 1.12.2021)

Il decreto in oggetto rende operativa una misura per la quale sono disponibili complessivamente risorse pari a 750 milioni, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile (FCS) e sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI), gestito da Cassa Depositi e Prestiti.

Possono richiedere l’incentivo le imprese di qualsiasi dimensione che svolgono attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, e che presentano progetti – anche in forma congiunta tra loro – di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi, servizi o al notevole loro miglioramento, con particolare riguardo agli obiettivi di:

– decarbonizzazione dell’economia

– economia circolare

– riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi

– rigenerazione urbana

– turismo sostenibile

– adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico.

I progetti devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 3 milioni e non superiori a 40 milioni di euro, essere realizzati sul territorio nazionale, avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al ministero dello Sviluppo economico.

Il decreto, firmato anche dal ministro dell’Economia e delle finanze, è stato registrato dalla Corte dei Conti ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, mentre un successivo provvedimento ministeriale indicherà i termini e le modalità di presentazione delle domande delle imprese.

Bonus Editoria: in G.U. le disposizioni applicative

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2022, il D.P.C.M. 26 ottobre 2021, recante disposizioni applicative per la concessione del credito d’imposta per la distribuzione delle testate edite dalle imprese editrici di quotidiani e periodici.

Per accedere al credito d’imposta di cui all’art. 67, D.L. n. 73/2021, conv. con modif. in L. n. 106/2021 è richiesta:

– la sede legale nello spazio economico europeo;

– la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;

– l’attribuzione del codice di classificazione Ateco 58 attività editoriali: 58.13 (edizione di quotidiani) e 58.14 (edizione di riviste e periodici);

– l’aver stipulato accordi di filiera per garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, con particolare riguardo ai piccoli comuni e ai comuni con un solo punto vendita di giornali.

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime spese, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea, nonché con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al D.Lgs. n. 70/2017.

Inoltre, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30%della spesa effettiva sostenuta, nell’anno 2020, per le spese di distribuzione e trasporto, ivi inclusa la spesa di trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, dei giornali editi dalle imprese, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina.

Modalità di accesso e di riconoscimento

Per accedere all’agevolazione, le imprese editrici di quotidiani e periodici devono presentare la relativa domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, tra il 20 ottobre e il 20 novembre 2021, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale “impresainungiorno.gov.it”.

La domanda deve essere corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti richiesti, l’ammontare delle spese effettivamente sostenute e la mancata percezione di altre agevolazioni a copertura delle medesime spese per le quali è richiesto il credito d’imposta nonché del contributo diretto di cui al D.Lgs. n. 70/2017.

Alla domanda inoltre devono essere allegati gli accordi di filiera stipulati, nonché l’attestazione delle spese sostenute nel 2020.

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, ricevuta l’istanza di accesso all’agevolazione, verifica la completezza dei dati indicati ed effettua le ulteriori verifiche propedeutiche alla concessione dell’aiuto, e qualora le verifiche si concludano positivamente, determina l’ammontare dell’agevolazione concedibile.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il medesimo Dipartimento provvede a formare l’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti cui è riconosciuto il credito d’imposta per la distribuzione, con l’indicazione dell’importo spettante a ciascuno.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997), presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, a partire dal decimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.

L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

Revoca

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l’insussistenza di uno o più requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, procede alla revoca del credito d’imposta o alla sua rideterminazione, nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio.

I soggetti beneficiari dell’agevolazione concessa sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l’informazione e l’editoria l’eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità ai benefici richiesti, nonché ogni altra variazione che incida sulla misura del beneficio.

Trattamento tributario ai fini IVA delle attività agricole connesse

Forniti chiarimenti sul trattamento tributario ai fini IVA delle attività agricole connesse di cui all’articolo 2135, comma 3, codice civile, svolte da una società cooperativa agricola che commercializza i prodotti agricoli conferiti dai propri soci (Agenzia delle entrate – Risposta di consulenza giuridica 25 gennaio 2022, n. 2).

Per il trattamento tributario ai fini IVA delle attività agricole connesse di cui all’articolo 2135, comma 3, del codice civile svolte da una società cooperativa agricola che commercializza i prodotti agricoli conferiti dai propri soci, non essendo sostanzialmente mutato il contesto normativo di riferimento, sono da considerarsi ancora validi i principi richiamati nella risoluzione n. 65/E del 12 giugno 2012 dell’Agenzia delle entrate.
In particolare,
– ai fini civilistici e IVA, le cooperative sono produttori agricoli in quanto svolgono l’attività sui prodotti agricoli, conferiti dai soci;
– in virtù di tale connessione soggettiva è ravvisabile un rapporto di continuità tra socio e cooperativa nello svolgimento delle attività agricole, comprese quelle connesse, ai sensi dell’articolo 2135, comma 3, del codice civile, quali la manipolazione e la trasformazione, nonché altre attività dirette alla commercializzazione, quali ad esempio la promozione e il marketing;
– nell’ambito delle attività di commercializzazione di tali prodotti, le attività connesse non assumono, quindi, la rilevanza di autonome prestazioni di servizi rese ai soci, ma rappresentano una fase dell’attività di commercializzazione svolta dalla cooperativa per conto dei soci. La cooperativa, infatti, al fine di realizzare una migliore redditività dei prodotti, si sostituisce al produttore;
– lo svolgimento di un’attività agricola connessa da parte di una cooperativa (o da parte di un consorzio) che commercializza i prodotti dei soci non dia luogo ad operazioni imponibili ulteriori rispetto alle cessioni di beni dai soci all’ente e dall’ente ai terzi.
L’Agenzia sottolinea che i principi sopra richiamati ovviamente vanno coniugati con nuove consuetudini amministrative e/o commerciali, con essi non incompatibili e fintantoché le attività svolte dalla cooperativa sui prodotti agricoli dei soci siano da ritenersi connesse (quali quelle di manipolazione e trasformazione, ecc.) e costituiscano, nel quadro della previsione normativa di cui all’articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972, “un quid strettamente funzionale e quasi inautonomo rispetto all’attività principale di vendita da parte delle cooperative agricole per conto dei soci produttori”.