Mobilità sostenibile: dal 13 aprile via alle domande per il credito d’imposta

Dal 13 aprile 2022 sarà possibile presentare l’istanza di credito d’imposta previsto in favore di persone fisiche che dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 hanno consegnano per la rottamazione un veicolo inquinante (categoria M1) e nello stesso periodo hanno sostenuto spese per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. Il termine di presentazione dell’istanza scade il 13 maggio 2022. (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 28 gennaio 2022, n. 28363)

Bonus mobilità sostenibile

Il Decreto Rilancio ha previsto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, hanno consegnano per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo a basse emissioni di Co2 g/km (con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km), anche usato, un secondo veicolo di inquinante (categoria M1) posseduto da almeno 12 mesi, per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nella misura massima di 750 euro (cd. “bonus mobilità sostenibile”).
Con il Provvedimento n. 28363/2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, pari a 5 milioni di euro.

Come presentare l’istanza

L’Istanza deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate, dal 13 aprile 2022 al 13 maggio 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, attraverso una delle seguenti modalità:
a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
b) i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Nell’intervallo di tempo 13/4/2022 – 13/5/2022, previsto per la presentazione dell’istanza, è possibile:
a) inviare una nuova Istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Ammontare del credito d’imposta

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione (13/5/2022), con ulteriore provvedimento, l’Agenzia delle Entrate comunica la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto.
Detta percentuale è ottenuta sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate (5 milioni di euro), e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze accolte. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.

Come si utilizza il credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022. Il beneficiario deve indicare nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2021 oppure per il periodo d’imposta 2022 l’importo del credito d’imposta spettante. Nel caso in cui il credito d’imposta indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2021 non sia utilizzato, in tutto o in parte, l’eventuale credito residuo è riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022.

Le misure per la cultura nel DL Sostegni-ter

L’art. 8 del D.L. n. 4/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022, ha introdotto misure urgenti di sostegno per il settore della cultura.

Per il settore cultura, il DL Sostegni-ter ha previsto per l’anno 2022:

– l’incremento dei fondi emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo istituito con il DL Cura Italia (art. 89, co. 1, D.L. n. 18/2020, conv.o, con modif., dalla L. n. 27/2020);

– l’incremento del fondo istituito con il DL Rilancio (art. 183, co. 2, D.L. n. 34/2020, conv., con modif., dalla L. n. 77/2020), per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d’autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Il fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli e mostre;

– per le imprese circensi e di spettacolo viaggiante, la proroga fino al 30 giugno 2022 dell’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Bonus edilizi: chiarimenti sulle novità della legge di Bilancio 2022

In materia di bonus edilizi, forniti i primi chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (Agenzia delle entrate – Comunicato 28 gennaio 2022).

Nel corso della giornata del 4 febbraio sarà aggiornato il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi in base alle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).
In seguito agli adeguamenti delle procedure realizzati dal partner tecnologico Sogei, i contribuenti potranno quindi comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità.
Permane, invece, l’obbligo del visto di conformità per il Bonus facciate e il Superbonus per i quali non sono state introdotte novità normative. A partire dalla stessa giornata sarà possibile anche trasmettere le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2022, tenendo conto delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2022.
Successivamente, la procedura sarà adeguata anche per consentire la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni relative alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. L’avvenuto aggiornamento del canale sarà prontamente comunicato dall’Agenzia delle Entrate.
Con delle Faq, inoltre, le Entrate rispondono ai dubbi di cittadini, imprese e professionisti su alcuni casi concreti analizzati alla luce delle novità normative introdotte dalla legge di Bilancio 2022.