Le misure per la cultura nel DL Sostegni-ter

L’art. 8 del D.L. n. 4/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022, ha introdotto misure urgenti di sostegno per il settore della cultura.

Per il settore cultura, il DL Sostegni-ter ha previsto per l’anno 2022:

– l’incremento dei fondi emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo istituito con il DL Cura Italia (art. 89, co. 1, D.L. n. 18/2020, conv.o, con modif., dalla L. n. 27/2020);

– l’incremento del fondo istituito con il DL Rilancio (art. 183, co. 2, D.L. n. 34/2020, conv., con modif., dalla L. n. 77/2020), per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d’autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Il fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli e mostre;

– per le imprese circensi e di spettacolo viaggiante, la proroga fino al 30 giugno 2022 dell’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Bonus edilizi: chiarimenti sulle novità della legge di Bilancio 2022

In materia di bonus edilizi, forniti i primi chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (Agenzia delle entrate – Comunicato 28 gennaio 2022).

Nel corso della giornata del 4 febbraio sarà aggiornato il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi in base alle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).
In seguito agli adeguamenti delle procedure realizzati dal partner tecnologico Sogei, i contribuenti potranno quindi comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità.
Permane, invece, l’obbligo del visto di conformità per il Bonus facciate e il Superbonus per i quali non sono state introdotte novità normative. A partire dalla stessa giornata sarà possibile anche trasmettere le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2022, tenendo conto delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2022.
Successivamente, la procedura sarà adeguata anche per consentire la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni relative alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. L’avvenuto aggiornamento del canale sarà prontamente comunicato dall’Agenzia delle Entrate.
Con delle Faq, inoltre, le Entrate rispondono ai dubbi di cittadini, imprese e professionisti su alcuni casi concreti analizzati alla luce delle novità normative introdotte dalla legge di Bilancio 2022.

Dichiarazione Redditi 2022: proroga dei termini per l’utilizzo dei dati sanitari

Prorogati i termini per l’utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria. Viene spostato dal 9 marzo 2022 al 16 marzo 2022, il termine a partire dal quale il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie 2021 e dei relativi rimborsi (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 28 gennaio 2022, n. 28825)

Con riferimento ai dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2021 e ai relativi rimborsi:

– ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 16 marzo 2022, mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi comunicati da parte degli ulteriori soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria in base alla normativa vigente;

– l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata può essere effettuata:

a) con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, fino all’8 febbraio 2022 (anziché fino al 31 gennaio), comunicando all’Agenzia delle entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, i dati anagrafici e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza;

b) in relazione ad ogni singola voce, dal 16 febbraio 2022 al 15 marzo 2022 (anziché dal 9 febbraio all’8 marzo), accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite credenziali SPID.