Superbonus: fabbricato residenziale unifamiliare di categoria F/2

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi di efficientamento energetico su fabbricato residenziale unifamiliare di categoria F/2 (collabente), cessione del credito e spese sostenute in anni diversi (Agenzia delle entrate – Risposta 31 gennaio 2022, n. 56).

Nel caso di specie, il contribuente è proprietario di un fabbricato residenziale unifamiliare, con accesso indipendente, iscritto nella categoria catastale F2 – Fabbricati collabenti, dotato di impianto di riscaldamento sul quale sta effettuando un “intervento finalizzato al risparmio energetico costituito da: coibentazione delle superfici opache disperdenti per una superficie maggiore del 25 per cento dell’involucro disperdente, sostituzione serramenti, sostituzione di impianto di riscaldamento con caldaia ibrida, installazione di impianto solare fotovoltaico”. Gli interventi in questione rientrano tra quelli ammessi alla detrazione di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus).
L’Istante, che intende avvalersi della cessione del credito corrispondente a tale detrazione ad una banca, specifica, inoltre, che nel 2021 ha già versato acconti per i suddetti lavori e che, nell’anno 2022, verserà altri acconti nonché il saldo. Rappresenta, infine, che, a causa di ritardi nelle forniture, il primo SAL sarà emesso nel 2022 e si riferirà sia alle spese sostenute nel 2021 che nel 2022.
Tanto premesso, chiede se le spese sostenute a cavallo di due anni (2021-2022) e riferite ad un unico SAL siano cedibili ad un istituto di credito, e in tal caso quale annualità vada indicata ai fini della comunicazione dell’opzione per interventi edilizi e Superbonus.

In base a quanto previsto dal citato comma 1-bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio, nel caso in cui per gli interventi ammessi al Superbonus sia prevista l’emissione di SAL è possibile esercitare l’opzione di cui al medesimo articolo 121 per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente a tale detrazione solo se lo stesso si riferisce ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, non rilevando la circostanza che detta percentuale si riferisca ad interventi realizzati in periodi d’imposta diversi.
Nel caso di specie, pertanto, considerato che secondo quanto riferito dall’Istante il primo SAL sarà emesso nell’anno 2022, sarà possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito corrispondente al Superbonus solo qualora il predetto SAL si riferisca ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
Considerato, inoltre, che il SAL emesso rendiconterà il corrispettivo maturato fino a quel momento, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci, l’opzione potrà essere esercitata solo per l’importo corrispondente alla detrazione spettante con riferimento agli importi pagati nell’anno 2022, in applicazione del cd. criterio di cassa.
Per gli acconti corrisposti nell’anno 2021, invece, l’Istante potrà fruire del Superbonus nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d’imposta e, eventualmente, optare per la cessione del credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite.
Sulla base di quanto precede l’Agenzia ritiene, infine, assorbito il quesito in ordine alla annualità da indicare nel modello per la comunicazione dell’opzione di cessione, compilabile nel portale dell’Agenzia delle entrate tramite il software denominato ” Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus”, rinviando alle istruzioni disponibili sul citato portale ed ai provvedimenti in premessa richiamati per le relative modalità di compilazione.

Retribuzione convenzionale per lavoro all’estero: si applica solo per le attività tabellate

La mancata previsione nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l’attività da parte del dipendente costituisce motivo ostativo all’applicazione del particolare regime di tassazione forfetaria basata sulle retribuzioni convenzionali per lavoro prestato all’estero in via continuativa ed esclusiva (Agenzia delle Entrate – Risposta 31 gennaio 2022, n. 54).

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda la tassazione del reddito percepito da un cittadino italiano iscritto all’AIRE, in relazione all’attività di lavoro dipendente all’estero svolta in modo continuativo e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro subordinato con una associazione senza scopo di lucro, con sede in un Paese UE, qualificata come “organizzazione che fornisce servizi e sostegno alle imprese e ai lavoratori autonomi”.
In particolare, si chiede se sia applicabile il regime di tassazione basato sulle retribuzioni convenzionali, considerato che la prestazione è stata svolta dal lavoratore nello Stato estero, in maniera continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro subordinato con l’associazione, nel settore delle “prestazioni di servizi”, per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco dei 12 mesi, rivestendo la qualifica di “Quadro aziendale” nel ruolo di “Direttore Tecnico”.
Tale criterio di determinazione del reddito, che si rivolge a quei lavoratori che, pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero, continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia, comporta che il reddito derivante dal lavoro dipendente prestato all’estero è assoggettato a tassazione assumendo come base imponibile la retribuzione convenzionale stabilita annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nella fattispecie, decreto 11 dicembre 2019, per l’anno d’imposta 2020), senza tener conto della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore.
A tal fine:
– il lavoratore, operante all’estero, deve essere inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto ministeriale fissa la retribuzione convenzionale;
– l’attività lavorativa deve essere svolta all’estero con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità;
– l’attività lavorativa svolta all’estero deve costituire l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto, l’esecuzione della prestazione lavorativa deve essere integralmente svolta all’estero;
– il lavoratore nell’arco di dodici mesi deve soggiornare nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.
Una delle condizioni per l’applicazione delle retribuzioni convenzionali, dunque, è che il soggetto che presta la propria attività lavorativa all’estero sia inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto ministeriale abbia fissato le retribuzioni convenzionali, che sono previste esclusivamente per il settore privato.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la mancata previsione nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l’attività da parte del dipendente costituisce motivo ostativo all’applicazione del particolare regime di tassazione basato sulle retribuzioni convenzionali.
Nella fattispecie, il datore di lavoro (un’associazione senza scopo di lucro estera) è catalogato tra le “Organizzazioni che forniscono servizi e sostegno alle imprese e ai lavoratori autonomi”.
Con riferimento all’anno d’imposta 2020, i settori previsti dal decreto ministeriale 11 dicembre 2019, con riferimento alla qualifica di “Quadro”, sono quelli di “Industria”, “Industria edile”, “Autotrasporto e spedizione merci”, “Credito”, “Agricoltura”, “Assicurazioni”, “Commercio” e “Trasporto aereo”.
Pertanto, considerato che l’attività del datore di lavoro non è riconducibile tra i settori economici previsti dal decreto ministeriale, deve ritenersi che non sia applicabile il regime delle retribuzioni convenzionali.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in particolare, che l’attività svolta non è riconducibile nell’ambito del settore “Commercio”.

Mobilità sostenibile: dal 13 aprile via alle domande per il credito d’imposta

Dal 13 aprile 2022 sarà possibile presentare l’istanza di credito d’imposta previsto in favore di persone fisiche che dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 hanno consegnano per la rottamazione un veicolo inquinante (categoria M1) e nello stesso periodo hanno sostenuto spese per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. Il termine di presentazione dell’istanza scade il 13 maggio 2022. (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 28 gennaio 2022, n. 28363)

Bonus mobilità sostenibile

Il Decreto Rilancio ha previsto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, hanno consegnano per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo a basse emissioni di Co2 g/km (con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km), anche usato, un secondo veicolo di inquinante (categoria M1) posseduto da almeno 12 mesi, per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nella misura massima di 750 euro (cd. “bonus mobilità sostenibile”).
Con il Provvedimento n. 28363/2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, pari a 5 milioni di euro.

Come presentare l’istanza

L’Istanza deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate, dal 13 aprile 2022 al 13 maggio 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, attraverso una delle seguenti modalità:
a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
b) i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Nell’intervallo di tempo 13/4/2022 – 13/5/2022, previsto per la presentazione dell’istanza, è possibile:
a) inviare una nuova Istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Ammontare del credito d’imposta

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione (13/5/2022), con ulteriore provvedimento, l’Agenzia delle Entrate comunica la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto.
Detta percentuale è ottenuta sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate (5 milioni di euro), e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze accolte. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.

Come si utilizza il credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022. Il beneficiario deve indicare nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2021 oppure per il periodo d’imposta 2022 l’importo del credito d’imposta spettante. Nel caso in cui il credito d’imposta indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2021 non sia utilizzato, in tutto o in parte, l’eventuale credito residuo è riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022.