Sospensione dei termini per il settore sportivo: chiarimenti

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto, in favore del settore sportivo, la sospensione fino al 30 aprile 2022 dei termini dei versamenti tributari e contributivi, nonché degli adempimenti contributivi. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale sospensione non si applica a tutte le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, ma solo a quelle che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento secondo la previsione del DPCM 24 ottobre 2020. (Circolare 4 febbraio 2022, n. 3/E).

Da Gennaio ad Aprile 2022 è stabilita la sospensione di una serie di versamenti tributari e contributivi a beneficio delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 (art. 1, co. 923 e 924 della Legge n. 234 del 2021).
Detta sospensione segue ad una serie di altre precedenti che sono state già disposte in favore del settore sportivo, particolarmente colpito dagli effetti economici negativi del Covid-19. In particolare:
– dal 2 marzo 2020 – 30 giugno 2020 (art. 61, co. 5, “Decreto Cura Italia” e art. 127, “Decreto Rilancio”);
– dal 1° gennaio 2021 – 28 febbraio 2021 (art. 1, co. 36, “Legge di Bilancio 2021”).
In base ai requisiti soggettivi previsti dalla norma, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che deve ritenersi compresa nell’agevolazione solamente una parte dei soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti prevista dal “Decreto Cura Italia”. Infatti, a differenza di quest’ultima, la sospensione della Legge di Bilancio 2022 riguarda non tutte le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, ma soltanto quelle che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento al 1° gennaio 2022 riconosciute di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali.

La sospensione disposta dalla Legge di Bilancio 2022, sotto il profilo oggettivo, riguarda:
– i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituti d’imposta, in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
– i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
– i termini dei versamenti relativi all’IVA, in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
– i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022. Devono ritenersi esclusi dalla sospensione i versamenti in scadenza relativi all’IRAP, che non costituisce un’imposta sui redditi.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che rientrano nella sospensione i versamenti le cui scadenze intervengono ordinariamente nel periodo indicato dalla norma, nel senso che devono essere inclusi nell’ambito applicativo dell’agevolazione solamente i versamenti in autoliquidazione, ivi compresa la rateizzazione operata spontaneamente in relazione agli stessi e avviata nei termini delle scadenze ordinarie.

Devono ritenersi esclusi, quindi:
– i versamenti dovuti in conseguenza di atti emessi dall’Agenzia delle entrate o dall’Agenzia delle entrate – Riscossione, anche qualora tali versamenti si riferiscano ad importi oggetto di rateazione;
– i versamenti delle somme da ravvedimento operato nel periodo oggetto di sospensione.

Sono, invece, da considerarsi inclusi nella sospensione gli importi dovuti per effetto della rateizzazione dei versamenti oggetto delle precedenti sospensioni. Si tratta, in particolare:
– delle rate relative agli importi oggetto di sospensione nel periodo 2 marzo 2020 – 30 giugno 2020 per i quali è previsto il versamento, per il 50 per cento, in massimo 24 rate mensili di pari importo (ossia da gennaio 2021 a dicembre 2022);
– delle rate relative agli importi oggetto di sospensione nel periodo 1° gennaio 2021 – 28 febbraio 2021 per i quali è previsto il versamento mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.
Di conseguenza, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che, beneficiando delle sospensioni previste dal decreto Cura Italia (periodo 2 marzo 2020 – 30 giugno 2020) e dalla Legge di Bilancio 2021 (periodo 1° gennaio 2021 – 28 febbraio 2021), abbiano optato per l’effettuazione dei versamenti in forma rateale, qualora le scadenze delle singole rate ricadano nel periodo di sospensione previsto Legge di bilancio 2022 (1° gennaio 2022 – 30 aprile 2022), possono ulteriormente sospendere tali versamenti e pagare gli importi dovuti, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo, per il 50 per cento del totale dovuto, con l’ultima rata di dicembre 2022 di importo pari al valore residuo.

Agevolazione “prima casa under 36”: chiarimenti dal Fisco sulla proroga

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 04 febbraio 2022, n. 3, ha fornito chiarimenti sulle principali novità in materia di Iva, imposte di registro, ipotecaria e catastale e imposta di bollo contenute nella L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), tra cui la proroga dell’ agevolazione “prima casa under 36”.

Il comma 151 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2022, al fine di favorire ulteriormente l’autonomia abitativa giovanile, ha prorogato il termine ultimo previsto dal decreto Sostegni-bis (art. 64, co. 9, D.L. n. 73/2021, conv., con modif., dalla L. n. 106/2021) per accedere alle agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa” da parte dei soggetti under 36, estendendolo dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022.

La legge di Bilancio 2022 non ha modificato né i requisiti soggettivi per accedere al beneficio, che è rivolto ai giovani che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40.000 euro annui, né il regime di esenzione da applicare.

Resta fermo che per l’applicazione del beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa”, indicate dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986.

A tal riguardo, il cit. art. 64, co. da 6 a 10, è volto a incentivare l’acquisto della casa di abitazione da parte delle persone più giovani attraverso alcune misure di favore, come l’esenzione al momento del rogito dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale ovvero, in caso di atto soggetto ad IVA, il riconoscimento di un credito d’imposta pari all’ammontare del tributo corrisposto in relazione all’acquisto.

Tale credito può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute per successivi atti e denunce ovvero dalle imposte sui redditi delle persone fisiche risultanti dalla dichiarazione presentata dopo il perfezionamento dell’acquisto oppure in compensazione tramite F24.

È prevista, inoltre, l’esenzione dall’imposta sostitutiva di cui all’art. 18, D.P.R. n. 601/1973 per i finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo al ricorrere dei requisiti richiesti.

Proroga esenzione da imposta di bollo

I chiarimenti del Fisco sulle proroghe dell’esenzione da imposto di bollo previste dalla legge di Bilancio 2022

Certificazioni anagrafiche in modalità telematica

La legge di Bilancio 2022, al fine di semplificare le comunicazioni digitali tra pubbliche amministrazioni e cittadini, interviene sul Codice dell’amministrazione digitale (CAD), estendendo a tutto il 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati rilasciati in modalità telematica, in precedenza prevista solo per l’anno 2021.
A tal riguardo, si evidenzia che però la legge in esame non ha apportato alcuna modifica all’ambito applicativo dell’agevolazione avente ad oggetto l’esenzione dall’imposta di bollo per il rilascio dei certificati anagrafici in modalità telematica.
Si tratta, in sostanza, dei certificati contenenti informazioni anagrafiche che possono essere richiesti dai cittadini rivolgendosi all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell’Interno e la cui certificazione dei dati in modalità telematica è assicurata mediante l’emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato.
In via generale, i cittadini residenti in Italia possono richiedere i seguenti certificati: anagrafici di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di stato civile, di stato di famiglia, di stato civile e di stato di famiglia insieme, di residenza in convivenza, di stato di famiglia con rapporti di parentela, di stato libero, di unione civile e di contratto di convivenza. L’elenco dei certificati varia in base ai dati anagrafici registrati dal comune (ad esempio, se si è celibi o nubili, nell’elenco non si troverà il certificato anagrafico di matrimonio).
I cittadini residenti all’estero (iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero – AIRE) possono, invece, richiedere i certificati di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, di residenza AIRE, di stato di famiglia AIRE, di unione civile e di contratto di convivenza.

Convenzioni per i tirocini di formazione

La legge di Bilancio 2022 estende a tutto il 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo sulle convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento originariamente introdotta solo per l’anno 2021.
La disposizione in esame non ha apportato alcuna modifica con riferimento all’oggetto della preesistente agevolazione e ai beneficiari della stessa (soggetti che svolgono tirocini di formazione e orientamento).
L’esenzione, quindi, trova applicazione anche per il 2022 con riferimento alle convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento. Si tratta di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico e sono volti a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nonché ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo lavorativo.