Nessuna natura “diretta” per l’IVIE e l’IVAFE

L’Agenzia delle Entrate con la risposta 03 marzo 2022, n. 93 ha chiarito che l’IVIE e l’IVAFE sono imposte che non hanno natura diretta e la relativa liquidazione avviene con la dichiarazione dei redditi.

L’imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero (IVIE) e l’imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero (IVAFE), sono imposte che mirano ad equiparare il trattamento fiscale relativo al possesso all’estero di immobili e attività di natura finanziaria da parte di soggetti residenti nel territorio dello Stato con quello previsto per gli immobili e le attività finanziarie detenute in Italia, per i quali si applica, rispettivamente, l’imposta municipale propria (IMU) e l’imposta di bollo.

Trattasi dunque di imposte che non hanno natura “diretta” ancorché la relativa liquidazione avviene attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ne consegue che nel caso di specie, nonostante l’istante fruisca di esenzione da qualsiasi forma di imposizione diretta dei redditi percepiti, avendo dimora abituale e sede dei propri affari ed interessi economici e sociali in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta, già a partire dal 2020, deve considerarsi fiscalmente residente in Italia e, pertanto, soggetto ad imposizione nel nostro Paese per tutti gli altri redditi non ricadenti nel regime di esenzione suddetto nonché in relazione all’obbligo di assolvere l’IVIE e l’IVAFE.

In tal caso è prevista la compilazione del quadro RW del modello dichiarazione Redditi Persone fisiche per gli investimenti e alle attività detenute all’estero al fine di assolvere agli adempimenti connessi all’IVIE e all’IVAFE.

Si ricorda che sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, fermo restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta.

Riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terrreni

Nell’ambito delle disposizioni per il contenimento dei costi di energia e il rilancio industriale, il Governo ha approvato, tra le altre misure urgenti, la riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni posseduti al 1° gennaio 2022, per rideterminare il valore di acquisto ai fini del calcolo della plusvalenza da cessione (art. 29, D.L. n. 17/2022).

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI NON NEGOZIATE IN MERCATI REGOLAMENTATI

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, ai fini delle imposte sui redditi, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2022, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
L’imposta sostitutiva è pari al 14 per cento sia per le partecipazioni che risultano qualificate alla data del 1° gennaio 2022, sia per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate.
L’imposta sostitutiva è versata tramite modello F24 entro il 15 giugno 2022, ovvero, può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 15 giugno 2022. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 15 giugno 2022.
L’assunzione del valore rivalutato quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai fini delle imposte sui redditi.

RIVALUTAZIONE DEI TERRENI EDIFICABILI E CON DESTINAZIONE AGRICOLA

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, ai fini delle imposte sui redditi, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2022, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
L’imposta sostitutiva è pari al 14 per cento del valore rivalutato ed è versata tramite modello F24 entro il 15 giugno 2022.
L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 15 giugno 2022. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 15 giugno 2022.
La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale.
L’assunzione del valore rivalutato quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai fini delle imposte sui redditi.

Riduzione dell’Iva per il contenimento dei costi del gas naturale

Nella G.U. n. 50 del 1° marzo 2022 è stato pubblicato il D.L. 01 marzo 2022, n. 17, recante le misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. Tra i provvedimenti è stata prevista la riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas (art. 2, D.L. n. 17/2022).

In deroga a quanto previsto dal Decreto Iva, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5%.

Qualora le suddette somministrazioni sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

Inoltre, al fine di contenere per il secondo trimestre dell’anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’ARERA provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell’importo di 250 milioni di euro.

Tale importo è trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022.