MEF: approvata la metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i forfettari

Il Decreto del 15 luglio 2024 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante l’approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2024, n. 167.

Con il Decreto 15 luglio 2024 MEF è stata approvata la metodologia in base alla quale l’Agenzia delle entrate formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato.

 

La proposta viene elaborata sulla base della metodologia approvata, utilizzando i dati indicati dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e le informazioni desunte dalle banche dati relative agli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Inoltre, ai fini delle rivalutazioni prospettiche della proposta di concordato, vengono utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL elaborate dalla Banca d’Italia.

 

Ai fini dell’elaborazione della proposta per i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2023, hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, gli stessi contribuenti devono comunicare, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati necessari per l’elaborazione della proposta.

 

Sulla base della metodologia approvata dal decreto MEF del 15 luglio 2024, ai fini della proposta di concordato, viene individuato il reddito d’impresa, ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, il quale rileva ai fini della proposta di concordato per il periodo d’imposta 2024.

 

Come stabilito dall’articolo 4 del decreto MEF, l’Agenzia delle entrate tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato. Tali eventi sono riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere a), b), e) ed f) dell’articolo 4 del decreto MEF 14 giugno 2024, verificatesi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato.

Chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sul contributo di solidarietà temporaneo per il 2023

L’Agenzia delle entrate interviene in risposta a un interpello sulla corretta interpretazione e applicazione dell’articolo 1, commi da 115 a 119, della Legge di bilancio 2023, che disciplina il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 per i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, attività di produzione di energia elettrica o gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, nonché di importazione degli anzidetti beni o di introduzione in Italia, sempre dei medesimi beni, provenienti da altri Stati dell’UE per la loro successiva rivendita (Agenzia delle entrate, risposta 18 luglio 2024, n. 158).

L’articolo 1, commi dal 115 al 119, della Legge di bilancio 2023 ha introdotto per l’anno 2023  un un contributo di solidarietà temporaneo, con il fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori.

Tale contributo è posto dall’articolo 1, comma 115, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’UE. Non è dovuto, invece, dai soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l’attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00.

Il contributo è dovuto se almeno il 75% dei ricavi del periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

 

Il successivo comma 116 prevede che il contributo di solidarietà sia determinato applicando un’aliquota pari al 50% sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

L’ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

 

L’articolo 5 del D.L. n. 34/2023 (poi abrogato dall’articolo 22, comma 1, del D.L. n. 61/2023) aveva previsto che, ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, non concorressero alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte. Con tale articolo, dunque, erano stati esclusi (parzialmente) dalla determinazione del contributo di solidarietà gli utilizzi delle riserve in sospensione d’imposta nei termini indicati dal citato articolo 5, sia ai fini della determinazione del reddito del periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, sia dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022, sino a concorrenza dell’esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

Successivamente, è stato ripristinato il contenuto del citato articolo 5, nuovamente senza alcun riferimento alla concorrenza (o meno) delle riserve in parola al predetto limite del 25%.

Al riguardo, l’Agenzia sottolinea la scelta del legislatore di escludere dalla determinazione del contributo esclusivamente gli utilizzi delle riserve in sospensione d’imposta, confermando a contrario che l’ammontare delle stesse concorre pienamente al patrimonio netto utile del contribuente ai fini dell’individuazione del predetto limite in quanto si tratta di riserve che astrattamente possono essere ”utilizzate”.

 

Alla luce di quanto sopra, nella fattispecie rappresentata dall’istante, l’Agenzia ritiene che ai fini del limite del 25% del contributo di solidarietà, la riserva da rivalutazione (affrancata) ex articolo 110 del D.L. n. 104/2020 debba ritenersi inclusa nel patrimonio netto ai sensi dell’articolo 2424 del codice civile, concorrendo di conseguenza la stessa alla determinazione del limite del 25%.

IMU: chiarimenti sugli immobili utilizzati dagli enti non commerciali

Il MEF si sofferma in materia di IMU fornendo chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 relativamente agli immobili utilizzati dagli enti non commerciali (ENC) per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività meritevoli di tutela (Ministero dell’economia e delle finanze, circolare 16 luglio 2024, n. 2/DF).

La lett. g) del comma 759 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 stabilisce che sono esenti dall’IMU, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni previste, gli immobili posseduti e utilizzati dagli ENC e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali.

Al riguardo, l’articolo 1, comma 71, della Legge di bilancio 2024 stabilisce che la predetta disposizione, nonché le norme da questa richiamate o sostituite si interpretano nel senso che:

  • gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività previste dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992, con modalità non commerciali;

  • gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

    Al riguardo, il MEF ricorda che la lett. g) del comma 759 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 stabilisce che sono esenti dall’IMU, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti e utilizzati dagli ENC e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali.

In merito al requisito del collegamento funzionale o strutturale tra comodatario e comodante, la nuova circolare del MEF richiama quanto deciso dalla Corte di Cassazione che si è pronunciata sul tema, dando indicazioni sulla definizione del citato collegamento funzionale.

Alla luce di quanto statuito dalla Corte, il collegamento funzionale può, dunque, ritenersi sussistente ove le attività svolte dal comodatario nell’immobile rientrino nel novero di quelle agevolate, siano esercitate con modalità non commerciali e, al contempo, siano accessorie o integrative rispetto alle attività istituzionali dell’ente comodante, ponendosi con le finalità istituzionali di quest’ultimo in rapporto di diretta strumentalità.

Tale nesso di strumentalità sussiste qualora l’attività non commerciale svolta nell’immobile concesso in comodato sia legata alle finalità e alle attività istituzionali del concedente e risulti coerente e funzionale rispetto agli scopi dello stesso ente concedente.

Oltre a ciò, il MEF considera, altresì, integrato il requisito del collegamento funzionale tra comodante e comodatario nell’ulteriore ipotesi in cui il primo detenga, in forza di norma statutaria, la facoltà di nominare i componenti dell’organo di gestione del secondo ente. 

 

Per quanto riguarda, invece, la nozione di collegamento “strutturale” tra comodatario e comodante, si deve fare riferimento anche in questo caso alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito alle condizioni che possono consentire il mantenimento dell’esenzione IMU laddove si tratti di utilizzo del bene da parte del comodatario. Secondo l’orientamento della Cassazione ciò è possibile quando il comodatario sostanzialmente utilizza il bene in attuazione dei compiti istituzionali dell’ente concedente, con il quale sussiste uno stretto rapporto di strumentalità che potrebbe definirsi “compenetrante”, ovverosia il caso in cui l’immobile è concesso in comodato a un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell’ente concedente per lo svolgimento di un’attività meritevole prevista dalla norma agevolativa.

 

Infine la circolare MEF, per quanto riguarda la norma di interpretazione autentica relativa alla permanenza del vincolo di strumentalità alle destinazioni degli immobili per lo svolgimento delle attività meritevoli, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, richiama la giurisprudenza venutasi ad affermare, ad opera della Corte di Cassazione sul tema.

La Corte, in particolare, riconosce l’irrilevanza del mero temporaneo inutilizzo del bene per ragioni più o meno transitorie, contando, invece, ai fini della perdita del beneficio, il venir meno del carattere strumentale dell’immobile rispetto alle attività cui era destinato.

Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’esenzione IMU, non tutti i mancati utilizzi degli immobili interessati determinano la perdita del beneficio fiscale, ma solo ed esclusivamente quelli che sono indice del mutamento della destinazione o della cessazione del rapporto di strumentalità rispetto all’utilizzazione del bene per lo svolgimento delle attività meritevoli cui gli stessi immobili sono stati destinati.