Rinuncia al TFM: la tassazione è legittima

 

Il trattamento di fine mandato rinunciato dal socio amministratore è soggetto a tassazione in quanto da un lato costituisce un incasso in senso giuridico e dall’altro arricchisce il socio stesso sotto forma di aumento del valore della partecipazione sociale (Corte di Cassazione – ordinanza 14 aprile 2022, n. 12223).

Secondo i giudici della Corte, in tema di determinazione del reddito d’impresa, l’art. 88 del Tuir che esclude debbano considerarsi sopravvenienze attive le rinunce ai crediti operate dai soci nei confronti della società, non vale ad alterare il regime fiscale del credito che costituisce oggetto di rinuncia, per cui, ove si tratti di crediti da lavoro autonomo del socio nei confronti della società, i quali, sebbene materialmente non incassati, siano, mediante la rinuncia, comunque conseguiti ed utilizzati, sussiste l’obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell’art. 25, D.P.R. n. 600/1973 della ritenuta fiscale cui la società è tenuta quale sostituto d’imposta. La rinuncia al credito da parte del socio costituisce una prestazione che viene ad aumentare il patrimonio della società e può comportare anche l’aumento del valore delle sue quote sociali. In tale contesto, la rinuncia del credito da parte di un socio è espressione della volontà di patrimonializzare la società e pertanto non può essere equiparato alla remissione di un debito da parte di un soggetto estraneo alla compagine sociale. La rinuncia quindi presuppone, in tali casi, il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene, comunque, utilizzato.

La Corte, pronunciandosi su controversie analoghe, ha affermato con riferimento alla rinuncia ai compensi per royalties da parte del socio di maggioranza, che la stessa ne presuppone logicamente il conseguimento con ineludibile soggezione al proprio regime fiscale. Ciò in quanto tale rinuncia costituisce una prestazione che viene ad aumentare il patrimonio della società e può comportare anche l’aumento del valore delle sue quote sociali. Ne deriva che la rinuncia presuppone, in tali casi, il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene, comunque, utilizzato. Pertanto ne consegue la tassabilità in capo al socio rinunciatario del credito, anche se non materialmente incassato ma conseguito ed utilizzato, tramite la rinuncia, in favore della società e, quindi, la obbligatorietà in capo a quest’ultima di operare la ritenuta.

Nello stesso senso, con riferimento alle rinuncia effettuata dal socio amministratore al trattamento di fine mandato, la Corte ha riconosciuto la valenza della teoria dell’incasso giuridico sostenuta dall’Amministrazione finanziaria.

Convenzioni formative per la “qualifica professionale “ai fini AEO

Forniti chiarimenti sulla convenzione relativa all’organizzazione dei corsi ai fini dell’attività formativa per il conseguimento della “qualifica professionale “ai fini AEO (Agenzia delle dogane e dei monopoli – Comunicato 19 aprile 2022).

Per chiedere l’accreditamento ai fini doganali di corsi formativi utili anche all’ottenimento della cosiddetta “qualifica professionale ai fini AEO”, prevista ai sensi dell’articolo 39, lettera d) del Regolamento UE n. 952/2013, i soggetti titolati dovranno procedere sulla base dello schema di Convenzione appositamente previsto, disponibile alla sezione del sito ADM (link: Home -> L’attività -> Dogane -> Operatore Economico Autorizzato –> AEO -> Attività formativa per il conseguimento della “Qualifica Professionale” ai fini AEO –> Convenzioni formative).
Per la dovuta uniformità amministrativa, l’Agenzia in materia rinvia:

– alla Determinazione Direttoriale prot.n. 123923/RU del 29 aprile 2020, che regola l’iter relativo all’accreditamento preventivo dell’attività di formazione presentata dai soggetti erogatori;
– allo schema di Convenzione per la disciplina delle docenze prestate dal personale ADM ai corsi precedentemente accreditati e per regolamentare gli aspetti amministrativi connessi a tali docenze;
– all’elenco aggiornato dei corsi formativi accreditati pubblicati nella specifica sezione del sito di ADM.

Rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti

Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL usati come carburanti (MEF – Decreto 06 aprile 2022)

Al fine di compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto rispetto all’ultima previsione, derivanti dall’aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, le aliquote di accisa dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
a) benzina: 478,40 euro per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi.
Le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante si applicano a decorrere dal 22 aprile 2022 e fino al 2 maggio 2022. L’aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti usati come carburanti si applica a decorrere dal 21 aprile 2022 e fino al 2 maggio 2022.
Alle minori entrate derivanti dalle sopra indicate disposizioni, si provvede con quota parte, pari a 329,13 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° marzo 2022 al 31 marzo 2022 in relazione ai versamenti periodici dell’imposta sul valore aggiunto.