ILCCI: il modello di dichiarazione in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato nella G.U. n. 98 del 28 aprile 2022, il modello di dichiarazione ai fini dell’imposta sul consumo di Campione d’Italia per i periodi di imposta 2021 e seguenti (Ministero Economia e Finanze – decreto 12 aprile 2022).

Il modello di dichiarazione dell’imposta locale sul consumo a Campione d’Italia (ILCCI) deve essere utilizzato a partire dall’anno d’imposta 2021, ed è composto da:
– il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
– i quadri A e Z.

Il modello dichiarativo è disponibile in versione PDF editabile sul sito Internet del Ministero dell’economia e delle finanze www.finanze.gov.it, ed altresì autorizzato l’utilizzo del modello prelevato da altri siti internet a condizione che abbia le medesime caratteristiche tecniche del modello approvato dal Ministero e rechi l’indicazione del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente decreto.

La dichiarazione può essere presentata:

– in formato cartaceo direttamente all’Ufficio tributi del Comune di Campione d’Italia (tale modalità è prevista anche per i contribuenti non residenti in Italia e non identificati mediante codice fiscale);

– a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione ILCCI” e l’anno d’imposta di riferimento, indirizzata all’Ufficio tributi del Comune di Campione d’Italia;

– mediante posta elettronica certificata al Comune di Campione d’Italia;

– in modalità telematica, dal contribuente oppure da un soggetto incaricato della trasmissione telematica, attraverso apposita applicazione gestita dal Ministero delle finanze, presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

30 aprile 2022: scadenza rate 2020 di rottamazione e saldo e stralcio

Il prossimo 30 aprile è il termine per il pagamento delle rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” originariamente in scadenza nel 2020. (Agenzia delle entrate riscossione – Comunicato 28 aprile 2022)

Il prossimo 30 aprile è il termine per il pagamento delle rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” originariamente in scadenza nel 2020. La data è stabilita dalla legge di conversione del decreto Sostegni-ter (Legge n. 25/2022) che ha definito un nuovo calendario per andare incontro ai contribuenti che non sono riusciti a pagare le rate arretrate entro il termine del 9 dicembre scorso, offrendo quindi una nuova opportunità di mantenere i benefici previsti dalle definizioni agevolate. Per il versamento è possibile usufruire dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge per cui, tenendo conto anche dei giorni festivi, il termine del 30 aprile, che cade di sabato e slitta a lunedì 2 maggio, si sposta a sabato 7 maggio rimandando di fatto la scadenza al lunedì successivo. Saranno così considerati validi i versamenti effettuati entro il 9 maggio.
Il pagamento deve essere effettuato utilizzando i bollettini già inviati da Agenzia delle entrate-Riscossione e riferiti alle originarie scadenze delle rate 2020 (febbraio, maggio, luglio e novembre per la Rottamazione-ter; marzo e luglio per il Saldo e stralcio) che è possibile anche richiedere sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In caso di versamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolata e i pagamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Si ricorda che il decreto “Sostegni-ter” ha definito nuovi termini anche per il versamento delle rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” originariamente in scadenza nel 2021, nonché per quelle della definizione agevolata previste nel 2022. I contribuenti che non sono riusciti a regolarizzare i pagamenti nei termini di legge hanno la possibilità di mantenere le agevolazioni se il pagamento sarà effettuato entro il 31 luglio, per le rate del 2021, e il 30 novembre per quelle previste nel 2022.

Isa, definiti i criteri per l’accesso al regime premiale 2021

L’Agenzia delle Entrate ha individuato i livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali relativi al periodo d’imposta 2021, confermando gli stessi livelli di punteggio previsti lo scorso anno per l’accesso ai benefici fiscali e che il giudizio di affidabilità può essere conseguito anche sulla base della media dei punteggi ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta in corso e quello precedente (Agenzia Entrate – provvedimento 27 aprile 2021, n. 143350).

L’art. 9-bis, co. 11, D.L. n. 50/2017, conv., con modif., dalla L. n. 96/2017 prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA.
In particolare, è previsto:
– l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
– l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
– l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (art. 30, L. n. 724/1994);
– l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
– l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (art. 43, co. 1, D.P.R. n. 600/1973) con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo;
– l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38, D.P.R. n. 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Al riguardo va tenuto in considerazione che i primi due benefici di esonero, con riferimento all’imposta sul valore aggiunto, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA per l’analogo periodo d’imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale, nonché della dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.
Pertanto, con il nuovo provvedimento del 27 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate disciplina, per il periodo d’imposta 2021, le condizioni in presenza delle quali si rendono applicabili i benefici in argomento.

Con riferimento alla prima tipologia di beneficio, l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2021, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
– 50.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati nell’annualità 2022;
– 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2021.

L’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2023, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2021.
I suddetti benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021.

Per quanto concerne il secondo beneficio, l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno di imposta 2022, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2021.

L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2023, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2021.
Tali benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021.

Riguardo all’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative, tale beneficio è riconosciuto per il periodo d’imposta 2021:
– ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2021;
– ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021.

Per quanto concerne l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, il beneficio è riconosciuto per il periodo d’imposta 2021:
– ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2021;
– ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021.

Riguardo all’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento è stabilito che i termini di decadenza per l’attività di accertamento, sono ridotti di un anno, con riferimento al periodo d’imposta 2021, nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta.

In relazione all’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, il beneficio è riconosciuto ai contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il medesimo periodo di imposta, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021.

I contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali se:
– applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti;
– il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.

L’individuazione delle suddette soglie di accesso ai predetti benefici è stata effettuata in conformità a quelle già individuate con riferimento al periodo d’imposta 2020, tenuto conto dei dati dichiarativi relativi a tale annualità.