Adempimento collaborativo, adempimenti tributari e concordato: disposizioni integrative e correttive

Il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, pubblicato sulla G.U. del 5 agosto 2024, n. 182, reca disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.

Il Decreto correttivo, che entra in vigore il 6 agosto 2024, modifica tre decreti legislativi attuativi della delega fiscale

 

L’articolo 1 apporta varie modifiche al D.Lgs. n. 128/2015, come modificato dal D.Lgs. n. 221/2023, avente ad oggetto le disposizioni in materia di adempimento collaborativo. In particolare, all’articolo 4, comma 1-bis, dopo il primo periodo viene inserito il seguente: “in caso di certificazione infedele, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 2411997. La certificazione è infedele se resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità indicati nel regolamento, nonché in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dal regolamento di cui al comma 1-ter. In caso di certificazione infedele l’Agenzia dell’entrate ne tiene conto ai fini dell’ammissione o della permanenza nel regime di adempimento collaborativo del soggetto cui la certificazione si riferisce e comunica la condotta del professionista che ha reso la certificazione infedele al Consiglio Nazionale dell’ordine professionale di appartenenza per le valutazioni di competenza”.

 

L’articolo 2 contiene, invece, modifiche e integrazioni in materia di adempimenti tributari di cui al D.Lgs. n. 1/2024. In particolare:

  • vengono modificati i termini per la trasmissione dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati per l’applicazione degli indici ISA;

  • vengono precisati i termini per i versamenti periodici con riferimento al mese di dicembre;

  • vengono modificati i termini per i versamenti IVA per i contribuenti minori;

  • vengono modificate le modalità per la messa disposizione delle dichiarazioni precompilate (a decorrere dal 2025);

  • vengono ridefiniti i termini iniziali e finali per la presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica sia per i contribuenti IRPEF che per i contribuenti IRES;

  • vengono integrate le informazioni che devono essere messe a disposizione del contribuente nel cassetto fiscale;

  • viene chiarito il contenuto della trasmissione telematica dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi in capo ai soggetti obbligati.

L’articolo 3 tratta dell’ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni.

 

L’articolo 4, poi, reca disposizioni integrative e correttive in materia di concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. n. 13/2024. Nello specifico: è modificato il termine per la messa a disposizione dei contribuenti dei programmi informatici ai fini dell’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale; è modificato il termine per l’adesione alla proposta di concordato preventivo biennale; sono introdotte ulteriori cause di esclusione dalla proposta di concordato preventivo biennale; vengono ad essere modificati i valori da prendere in considerazione ai fini del concordato preventivo biennale con riferimento al reddito da lavoro autonomo e al reddito d’impresa, nonché ai fini dell’individuazione del valore della produzione netta ai fini IRAP; viene modificata la disciplina relativa agli acconti anche con riferimento ai contribuenti che rientrano nel regime forfetario; sono individuate nuove cause di cessazione e una nuova causa di decadenza dal concordato.

 

A seguire, all’articolo 5 vengono apportate modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche.

 

L’articolo 6, infine, prevede che il mancato, insufficiente o tardivo versamento della rata della Rottamazione-quater, in scadenza il 31 luglio 2024, non determina l’inefficacia della definizione prevista dall’articolo 1, comma 231, della Legge n. 197/2022 se il debitore effettua l’integrale pagamento di tale rata entro il 15 settembre 2024

Definizione agevolata controversie tributarie: interessi dovuti per il versamento delle rate

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione stessa (Agenzia delle entrate, risposta 5 agosto 2024, n. 168).

Con riferimento alla definizione agevolata delle controversie tributarie, la circolare n. 2/E/2023 dell’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di evidenziare come la stessa consenta di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire. 

 

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione di una domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023, dell’integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma.

Nel caso in cui gli importi dovuti superino 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Le suddette rate vanno versate entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno.

Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Oltre a ciò, l’Agenzia ricorda che:

  • l’articolo 20 del D.L. n. 34/2023 posticipa al 30 settembre 2023 il termine per la presentazione della domanda di definizione agevolata e, in caso di opzione per il pagamento rateale degli importi dovuti per la definizione, modifica le date entro cui effettuare il versamento delle prime tre rate. La norma introduce, infine, dopo il pagamento delle prime tre rate, in alternativa alla rateazione trimestrale, la possibilità di versare le somme dovute in 51 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2024;

  • la misura del tasso di interesse legale deve essere determinata con riferimento all’annualità in cui viene perfezionato l’atto di accertamento con adesione, rimanendo costante anche se il versamento della rate si protrae negli anni successivi.

Chiarisce, dunque, l’Agenzia come il vigente comma 2 dell’art. 8, D.Lgs. n. 218/1997 stabilisca che sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata, non contenendo più quel riferimento temporale rappresentato dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione che la previgente norma, invece, esplicitamente conteneva. Infatti, le due date (pagamento della prima rata e perfezionamento ultimo della definizione agevolata) coincidono.

 

Nel caso di specie, il dubbio dell’interpellante verteva sulla possibilità di applicare il ”nuovo” tasso di interesse del 2,5% (Decreto del MEF del 29 novembre 2023) sulle rate dovute a decorrere dal 1° gennaio 2024, essendo già stata presentata la domanda di accesso alla definizione agevolata ed essendo già stata versata la prima rata nel 2023, anno in cui trovava applicazione il tasso di interesse legale del 5%.

In risposta, dunque, l’Agenzia, alla luce di quanto sopra, ribadisce che gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione stessa.

Atto di rinuncia di un Trust: imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale

L’Agenzia delle entrate è intervenuta a chiarire la tassazione, ai fini delle imposte di successione e donazione, ipotecaria e catastale, dell’atto di rinuncia alla posizione di beneficiario di Trust (Agenzia delle entrate, risposta 1 agosto 2024, n. 165).

Il Trust si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito ”disponente” (o settlor)­ con negozio unilaterale trasferisce ad un altro soggetto, definito ”trustee”, beni (di qualsiasi natura), affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall’atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.

 

L’effetto principale dell’istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti.

Ai sensi dell’articolo 73, comma, 1, lettere b), c) e d) del TUIR,  i trust, residenti e non residenti, sono inclusi tra i soggetti passivi dell’IRES.

 

Con specifico riferimento all’imposizione indiretta, già con la circolare n. 34/E/2022 è stato chiarito che, in via generale, l‘atto istitutivo e gli atti con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi del trust, non sono assoggettati all’imposta sulle successioni e donazioni poiché, in linea con l’orientamento della Corte di Cassazione, tali atti non comportano l’attribuzione definitiva dei beni al trustee che è tenuto solo ad amministrarli e a custodirli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un ritrasferimento ai beneficiari del trust.

Gli atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari, pertanto, realizzano il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Ai fini della determinazione dell’imposta da versare, le aliquote e le franchigie sono individuate, all’atto dell’attribuzione dei beni, sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario.

 

Con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, la richiamata circolare 34/E/2022 ha chiarito che le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza degli atti con cui il disponente effettua la dotazione di beni immobili o diritti reali immobiliari al trust, al momento della costituzione del vincolo, sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa mentre quelle eseguite in dipendenza di atti di attribuzione dei beni immobili o diritti reali immobiliari vincolati in trust ai beneficiari, realizzando l’effettivo trasferimento dei beni in questione, sono soggette, invece, alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Al riguardo, l’Agenzia chiarisce inoltre che la ”retrocessione” ai disponenti dei beni dai medesimi apportati al trust non integra il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni.

 

Nel caso di specie, l’atto di rinuncia alla posizione di beneficiario da parte di tutti i beneficiari comporta la cessazione del Trust e i disponenti rientrano nella titolarità delle unità immobiliari, secondo i rispettivi diritti vantati al momento dell’atto istitutivo del Trust stesso.

Al riguardo, l’Agenzia ritiene che, non verificandosi un trasferimento di ricchezza, non si realizza il presupposto per l’applicazione dell’imposta di donazione.

Ai fini dell’imposta di registro, l’atto in questione rientra tra gli atti da registrare in termine fisso, con l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Al medesimo atto sono applicabili le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 4 della Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/1990 e dell’articolo 10, comma 2, del medesimo decreto legislativo.