Autobus elettrici: incentivi per filiera

È stata istituita una nuova linea di intervento per la realizzazione di investimenti nella filiera degli autobus elettrici, per la quale sono già disponibili incentivi per un ammontare di 300 milioni di euro stanziati dal PNRR. (MISE – Comunicato 06 maggio 2022)

Potranno richiedere gli incentivi le imprese del settore, in particolare quelle della componentistica, che presentano piani di investimento sul territorio nazionale le cui spese ammissibili risultano comprese tra 1 milione e 20 milioni di euro. L’importo delle agevolazioni non può in ogni caso superare, nel suo complesso, il limite massimo del 75% delle spese ammissibili.
Le agevolazioni verranno concesse sotto forma di contributo a fondo perduto o finanziamento agevolato, anche in combinazione tra loro, come previsto nell’ambito dello sportello online dedicato ai contratti di sviluppo che è stato aperto lo scorso 26 aprile.
A completamento dell’investimento produttivo potranno essere presentati anche progetti per la ricerca e sperimentazione industriale nonché per la formazione del personale.

ACE: finanziamenti alle controllate

I conferimenti in denaro e l’incremento dei crediti da finanziamento infragruppo eseguiti da una controllante nei confronti di due società controllate, una residente in Austria l’altra nel Regno Unito, non rappresentano una duplicazione dell’agevolazione Ace in quanto non vi sono stati conferimenti né finanziamenti, né corrispettivi per cessioni di partecipazioni infragruppo e/o aziende e rami d’azienda da soggetti appartenenti al medesimo gruppo (Agenzia Entrate – risposta 10 maggio 2022, n. 250).

Il DM 03 agosto 2017 (Nuovo Decreto ACE) ha operato la revisione delle disposizioni di attuazione della disciplina concernente l’agevolazione di cui all’art. 1, D.L. n. 201/2011, conv. con modif. dalla L. n. 214/2011, recante “Aiuto alla crescita economica (Ace)”.
In tale contesto è stato ampliato il perimetro di osservazione delle ipotesi di duplicazione del beneficio ACE nell’ambito del gruppo, ponendo attenzione anche alle operazioni intercorse con soggetti residenti in Paesi diversi dall’Italia.
La circolare n. 21/E del 21 giugno 2015, par. 3.3, in relazione al procedimento di analisi per la disapplicazione della disciplina antielusiva speciale, precisa che, nel caso di base ACE derivante solo da utili accantonati a riserva, l’istanza può trovare accoglimento se la società non ha ricevuto da soggetti appartenenti al gruppo somme di denaro (a titolo di finanziamento) che abbiano in precedenza provocato un beneficio ACE all’interno dello stesso a titolo di conferimenti in denaro.
Nel caso di specie, l’istante fa presente di non aver ricevuto conferimenti né finanziamenti, né corrispettivi per cessioni partecipazioni infragruppo e/o aziende e rami d’azienda da soggetti appartenenti al medesimo gruppo.
La circostanza suddetta, quindi, esclude che possa essersi verificato l’effetto duplicativo che la norma tende a contrastare.
Alla luce delle suesposte riflessioni, l’Agenzia delle Entrate ritiene, quindi, accoglibile l’istanza di disapplicazione della disciplina antielusiva speciale con riferimento ai conferimenti in denaro infragruppo e con riferimento all’incremento dei crediti da finanziamento infragruppo.

Imprese: incentivi per le società benefit

Dal 19 maggio le domande per il credito d’imposta. (MISE – DM 4 maggio 2022)

A partire dal 19 maggio e fino al 15 giugno 2022 le imprese presenti sul territorio nazionale che si sono costituite o trasformate in società benefit nel corso del 2020 e 2021, potranno presentare domanda per richiedere il credito d’imposta messo a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico.
Le società benefit sono attività imprenditoriali che, oltre a perseguire finalità economiche, operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni, attività culturali, sociali, enti, associazioni e altri portatori di interesse.
Le risorse stanziate per finanziare il credito d’imposta sono pari a 7 milioni di euro e il contributo potrà essere concesso nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza.