MIMIT, nuove misure a tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2024, n. 200, il Decreto 3 luglio 2024 del Ministero delle imprese e del made in Italy, il quale detta disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale.

In attuazione di quanto previsto all’articolo 7, comma 5, della Legge n. 206/2023, il nuovo Decreto MIMIT stabilisce i criteri e le modalità di attuazione della procedura di subentro nella titolarità nonché di successivo utilizzo dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale da parte del Ministero, al fine di garantire la loro tutela e prevenirne l’estinzione salvaguardandone la continuità.

 

Subentro nella titolarità del marchio

 

Viene stabilito, all’articolo 3 del Decreto 3 luglio 2024, che l’impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno 50 anni, ovvero di un marchio non registrato per il quale sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno 50 anni, che intenda cessare definitivamente l’attività, debba notificare alla direzione generale il progetto di cessazione dell’attività, almeno sei mesi prima dell’effettiva cessazione.

Tale progetto deve contenere, in particolare, l’indicazione degli effetti derivanti dalla cessazione, i motivi economici, finanziari o tecnici della stessa, nonchè i tempi di chiusura e le strategie inerenti al marchio in questione, specificando che lo stesso non è o non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso prima della cessazione delle attività. Al progetto va altresì allegata la documentazione comprovante la titolarità del marchio o la legittimazione a disporre dello stesso.

 

La direzione generale, entro tre mesi dalla notifica di cui al precedente comma, comunica all’impresa gli esiti dell’istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti del marchio in relazione al particolare interesse e alla valenza nazionale dello stesso, manifestando l’intenzione o meno di subentrare nella titolarità del marchio, nel caso in cui lo stesso non sia stato ovvero non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso entro la data della cessazione dell’attività.

Nel corso del suddetto termine, l’impresa titolare non può disporre del marchio mediante cessione a titolo gratuito.

Nel caso in cui la direzione generale abbia manifestato l’interesse a subentrare nella titolarità del marchio, l’impresa giuridicamente legittimata a disporne, entro i successivi due mesi, cede gratuitamente il marchio al Ministero, con apposito atto redatto secondo le disposizioni vigenti, anche mediante una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione firmata dal cedente e dalla direzione generale, con l’elencazione dei diritti oggetto della cessione.

Deposito di domanda di marchio inutilizzato

 

L’articolo 3 del Decreto MIMIT tratta dei marchi per i quali si presume il non utilizzo da almeno 5 anni e che possono risultare di particolare interesse e valenza nazionale. Riguardo ad esse, la Direzione generale provvede a formulare istanza di decadenza del marchio all’Ufficio italiano brevetti e marchi.

In caso di accertamento della decadenza del marchio per mancato utilizzo, la direzione generale può depositare domanda di registrazione all’Ufficio italiano brevetti e marchi.

 

Utilizzo dei marchi

 

L’articolo 5 stabilisce che l’impresa, nazionale o estera, che intenda investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all’estero, interessata ad utilizzare uno o più marchi di titolarità del Ministero, potrà formulare richiesta all’Unità di missione, indicando gli elementi informativi inerenti al progetto di investimento, con particolare riferimento alle ricadute occupazionali.

 

A seguito di ricezione della richiesta, l’Unità di missione provvede, ai fini di trasparenza, a dare comunicazione sul proprio sito istituzionale della ricezione di manifestazione di interesse identificando il marchio oggetto dell’istanza.

La stessa Unità procede, poi, ad una valutazione comparativa di tutte le richieste pervenute riguardanti il medesimo marchio, sulla base dei seguenti criteri:

  • entità dell’investimento;

  • ricadute occupazionali;

  • settore di riferimento;

  • localizzazione dell’investimento;

  • tempi di realizzazione dello stesso.

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine, l’Unità di missione deve provvedere a pubblicare gli esiti della valutazione comparativa sul sito istituzionale e a comunicare, all’impresa selezionata, il riconoscimento del diritto all’utilizzo del marchio.

 

Il marchio viene messo a disposizione dell’impresa dalla direzione generale mediante contratto di licenza gratuita per un periodo non inferiore a 10 anni, rinnovabile. In ogni caso, il contratto di licenza si risolve automaticamente, anche prima della scadenza del termine di durata dello stesso, qualora l’impresa cessi l’attività o delocalizzi gli stabilimenti produttivi al di fuori dei confini nazionali.

Riforma tributaria: pubblicata in G.U. la Legge che proroga il termine di adozione dei testi unici

Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2024, n. 197, la Legge 8 agosto 2024, n. 122, recante la proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici.

La Legge 8 agosto 2024, n. 122, è composta da due soli articoli.

 

L’articolo 1 reca disposizioni volte a prorogare il termine di adozione dei testi unici previsto dall’articolo 21, comma 1, della Legge 9 agosto 2023, n. 111, il quale stabilisce la delega al Governo per adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge (29 agosto 2023), uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;

  • coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati;

  • abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

La disposizione, dunque, proroga il termine di adozione dei sopra citati testi unici dal 29 agosto 2024 al 31 dicembre 2025.

 

A partire dal 13 marzo 2024, sono stati posti in consultazione pubblica, sul sito dell’Agenzia delle entrate, nove testi unici. Fino al 13 maggio 2024, i soggetti interessati hanno avuto la possibilità di inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione.

I citati testi unici concernono:
– Imposte sui redditi;
– IVA;
– Imposta di registro e altri tributi indiretti;
– Tributi erariali minori;
– Agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori;
– Adempimenti e accertamento;
– Sanzioni tributarie amministrative e penali;
– Giustizia tributaria;
– Versamenti e riscossione.

L’articolo 2, invece, stabilisce l‘entrata vigore della Legge n. 122/2024 dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: il 24 agosto 2024.

Transfer pricing, la documentazione nazionale va prodotta in lingua italiana

In materia di Transfer Pricing, l’Agenzia delle entrate si è pronunciata in merito alla possibilità di produrre la Documentazione Nazionale in lingua inglese (Agenzia delle entrate, 21 risposta agosto 2024, n. 174).

L’articolo 1, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997 stabilisce che in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

 

L’articolo citato prevede che il possesso di tale documentazione, nonché la comunicazione del suo possesso e la consegna durante l’eventuale attività di accesso, ispezione o verifica, costituisce un’esimente ai fini della sanzione amministrativa applicabile nei casi di rettifica del valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento in attività inerenti al Transfer pricing, nei casi in cui, a seguito di accesso, ispezione o verifica, emerge una maggiore imposta o una differenza del credito.

La suddetta disciplina non contempla un obbligo di predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento, bensì un onere a carico del contribuente che scelga di aderire a tale facoltà in un’ottica di adempimento spontaneo ottenendo, al contempo, un beneficio in termini di esimente sanzionatoria.

 

La documentazione rilevante ai fini della disciplina in questione è individuata con il provvedimento dell’Agenzia n. 360494/2020, il quale stabilisce che la documentazione idonea è costituita da:

  • un documento denominato Master file;

  • un documento denominato Documentazione nazionale.

In merito al requisito linguistico, il provvedimento stabilisce che il Master file e la Documentazione nazionale devono essere redatti in lingua italiana; tuttavia il Master file può essere presentato in lingua inglese.

Tale statuizione risulta coerente con le Linee guida OCSE, le quali affermano che in materia di Transfer pricing la lingua della documentazione debba essere stabilita dai legislatori nazionali dei singoli Stati.

 

La circolare n. 15/2021, poi, ha precisato che gli allegati alla Documentazione nazionale possono essere presentati anche in una lingua diversa dall’italiano.

 

In conclusione, in risposta all’interpellante, l’Agenzia delle entrate chiarisce che la Documentazione Nazionale deve essere necessariamente presentata in lingua italiana. Tale conclusione vale anche in relazione ai contribuenti, come la società istante, ammessi al regime di adempimento collaborativo in quanto il citato regime e le semplificazioni degli adempimenti tributari ad esso connesse non implicano la possibilità di disattendere specifici obblighi previsti dalla normativa vigente.