Concordato preventivo biennale: come aderire entro il 31 ottobre 2024

Si può aderire alla proposta di Concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2024 ovvero entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2023.

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire il rispetto degli obblighi fiscali e dichiarativi delle partite IVA di minori dimensioni al fine di instaurare un rapporto collaborativo, trasparente e semplificato tra contribuenti e fisco.

Introdotto dagli articoli 6 e seguenti del D.Lgs. n. 13/2024, attuativo della Legge delega per la riforma fiscale, il Concordato consente per due anni di pagare le tasse sulla base di una proposta formulata dall’Agenzia delle entrate, coerente con i dati contenuti nelle banche dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria e i redditi dichiarati dal contribuente.

 

Il CPB si rivolge ai soggetti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e a coloro che hanno aderito al regime forfettario (per il primo anno di applicazione del CPB, ovvero per il solo periodo d’imposta 2024, la proposta per i soggetti forfettari è valida per un solo anno. A regime, ovvero dal 2025, il Concordato è valido per due anni anche per i forfettari).

 

I soggetti che aderiscono alla proposta di CPB accedono a specifici benefici premiali (compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto) e, salvo che ricorrano le cause di decadenza previste dalla legge, sono esclusi dagli accertamenti tributari. In particolare, se il contribuente accetta la proposta, i maggiori redditi effettivamente conseguiti durante il biennio 2024 e 2025 non verranno considerati ai fini del calcolo delle imposte. Inoltre, sulla parte di reddito concordato eccedente il reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente (il 2023), verrà applicata un’imposta sostitutiva che:

  • per i soggetti ISA varia dal 10% al 15%, in base al punteggio ottenuto;

  • per i forfettari sarà del 10% o del 3% per forfettari start up.

Invece, nel caso in cui non accetti la proposta o decada dal CPB, il contribuente verrà inserito in liste selettive e potrà essere soggetto a controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Resta inteso che, qualora il contribuente abbia correttamente adempiuto agli obblighi tributari, non vi sarà nessuna ulteriore conseguenza in termini di accertamenti fiscali.

 

Inoltre, per i soggetti ISA che aderiscono entro il 31 ottobre 2024 al CPB è previsto un regime opzionale di ravvedimento, che consiste nel versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’IRAP (articolo 2-quater, D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito nella Legge n. 143/2024).
A tale fine le norme stabiliscono:
– i criteri di calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell’IRAP;
– le aliquote dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e la riduzione del 30% delle imposte sostitutive per i periodi di imposta 2020 e 2021;
– il valore minimo complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione che non può essere inferiore a 1000 euro;
– le modalità e le scadenze del versamento dell’imposta sostitutiva.

In particolare, è previsto che per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti ISA applichino l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l’aliquota del:

  • 10%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;

  • 12%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

  • 15%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Per le stesse annualità (2018, 2019 e 2022) si applica l’imposta sostitutiva dell’IRAP con l’aliquota del 3,9%.

Superbonus, chiarimenti delle Entrate per installazione secondo impianto fotovoltaico

In merito all’installazione di un impianto fotovoltaico sul medesimo edificio nel quale risulti già installato un precedente impianto, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sulla possibilità di fruizione del Suberbonus e sul calcolo del limite massimo di spesa agevolabile (Agenzia delle entrate, risposta 10 ottobre 2024, n. 199).

Una Onlus intende realizzare degli interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici, relativi sistemi di accumulo e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, su un immobile già servito da un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 217 kW e sul quale non ha già beneficiato di altre agevolazioni fiscali o incentivi di altra natura.

 

In merito ai soggetti beneficiari dell’agevolazione al comma 9, lettera dbis), dell’articolo 119 del decreto Rilancio, l’Agenzia delle entrate ricorda che la detrazione si applica, tra l’altro, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale , alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Per tali soggetti (ONLUS, OdV e APS) la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre del 2025 nella misura del 110%.

 

Con riferimento all’installazione di impianti fotovoltaici, il comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede che per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all’anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

La normativa, inoltre, stabilisce che per gli interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati sulle singole unità immobiliari dalle ONLUS che svolgono prestazioni di servizi sociosanitari e assistenziali e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o delle indennità di carica, il Superbonus si applica fino alla soglia di 200 kW con l’aliquota del 110% delle spese sostenute.

L’Agenzia chiarisce, inoltre, che la norma non indica che, ai fini della verifica della soglia limite di 200 kW, si debba tener conto di eventuali impianti preesistenti ma fa riferimento all’impianto installato, specificando che il limite massimo di spesa agevolabile di 96.000 euro va commisurato ”all’intero impianto”.

 

Riguardo al caso di specie, dunque, l’istante potrà fruire del Superbonus nella modalità alternativa dello ”sconto in fattura”, per l’installazione di un ulteriore impianto fotovoltaico di potenza nominale di 200 kW.

Le indicazioni dell’Agenzia delle entrate sul “Bonus Natale”

Pubblicate le indicazioni dell’Agenzia delle entrate sul “Bonus Natale”, un’indennità a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, individuati sulla base di specifici criteri (Agenzia delle entrate, circolare 10 ottobre 2024, n. 19/E). 

L’articolo 2-bis del D.L. n. 113/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 143/2024 (cosiddetto Decreto Omnibus), ha stabilito che, nelle more dell’introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2.4), della Legge delega, venga erogata, una tantum per l’anno 2024, un’indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti in possesso di alcuni requisiti di reddito e familiari. 

 

Tre sono i requisiti necessari per i dipendenti che intendono richiedere il bonus:

  • avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro;

  • avere sia il coniuge sia (almeno) un figlio fiscalmente a carico;

  • avere “capienza fiscale”, ovvero un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.

Con riguardo al limite dei 28mila euro, la circolare chiarisce che non concorre al calcolo il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Quanto invece al secondo requisito, il documento precisa che occorre avere il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico. In presenza di un nucleo familiare monogenitoriale, il bonus è riconosciuto al dipendente con almeno un figlio fiscalmente a carico.

 

Per ottenere il bonus, il lavoratore dipendente deve presentare al datore di lavoro una richiesta scritta in cui dichiara di averne diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale).

In particolare, il dipendente è tenuto a comunicare, tramite autocertificazione, di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma.

 

Il documento di prassi, infine, fornisce istruzioni ai sostituti d’imposta che dovranno erogare il bonus, spiegando che l’importo dovrà essere parametrato ai giorni di lavoro e non cambierà in base al tipo di contratto (es. a tempo determinato o indeterminato) o all’articolazione dell’orario di lavoro (es. part-time).

Il sostituto d’imposta dovrà riconoscere l’indennità insieme alla tredicesima mensilità e potrà, poi, recuperare le somme sotto forma di credito da utilizzare in compensazione.