D.Lgs. di revisione delle disposizioni in materia di accise approvato dal CdM in esame preliminare

Nella riunione del 15 ottobre 2024 del Consiglio dei ministri è stato approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo per la revisione delle disposizioni in materia di accise (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 15 ottobre 2024, n. 100).

Di seguito le principali previsioni del provvedimento.

 

INTRODUZIONE DEL SISTEMA Dl QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI OBBLIGATI ACCREDITATI

Viene introdotto nel Testo unico delle accise (TUA) un sistema di qualificazione degli operatori per instaurare un rapporto di fiducia tra soggetto obbligato e amministrazione finanziaria. Tale sistema viene denominato SOAC e permette al soggetto qualificato di poter accedere a importanti benefici, quali l’esonero dall’obbligo di prestare cauzione a garanzia del pagamento dell’imposta e la riduzione di specifici oneri amministrativi.
La qualifica di SOAC ha validità per 4 anni, è rinnovabile e, avendo una connotazione reputazionale, rende tali soggetti distinguibili nella platea degli operatori del settore. Tale sistema sostituirà ogni altra procedura per ottenere l’esonero cauzionale e prevede 3 livelli di qualificazione (base, medio e avanzato) a cui corrispondono gradi diversi di fruizione dei predetti benefici.

 

RIFORMA DELL’ACCISA SUL GAS NATURALE E SULL’ENERGIA ELETTRICA

Si provvede alla revisione delle modalità di accertamento, liquidazione e versamento dell’accisa sul gas naturale, superando l’attuale sistema basato su di un meccanismo di acconto storico. Il nuovo sistema si baserà su acconti mensili commisurati a quanto fatturato ai consumatori finali mese per mese. Ciò eviterà irragionevoli esposizioni economiche per gli operatori del settore e renderà più difficili le frodi. Inoltre, al fine di razionalizzare il sistema di tassazione e ridurre il contenzioso, l’attuale distinzione tra usi “civili” (per i quali vi è un’accisa più elevata) e usi “industriali” del gas naturale verrà sostituita da quella tra “usi domestici” e “usi non domestici”.

L’accisa sull’elettricità si applicherà con le medesime modalità del gas naturale, per garantire un monitoraggio continuo dei volumi di elettricità ceduti dai venditori a tutela dell’erario.

 

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI

Si prevede un’importante semplificazione per gli esercizi di vendita al minuto di alcolici per i quali la denuncia all’ADM sarà assorbita dalla comunicazione di avvio delle attività di vendita di prodotti alcolici assoggettati, da presentare allo Sportello unico per le attività produttive.

Il rilascio della licenza sarà richiesto solo per alcune tipologie di deposito di prodotti alcolici e solo al di sopra di prestabiliti volumi minimi.

 

OLI LUBRIFICANTI E ALTRI PRODOTTI AFFINI

Viene introdotta una semplificazione per gli operatori riguardante la possibilità di tenere, ai fini dell’esecuzione dei previsti inventari periodici, la contabilità in forma aggregata per prodotti considerati omogenei con l’effetto di semplificare e ridurre il contenzioso.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI DA FUMO
Si prevede l’estensione, da 2 a 4 anni, della durata delle autorizzazioni per la vendita dei prodotti liquidi da inalazione e dei tabacchi lavorati.

Rinuncia unilaterale al credito ed emissione nota di variazione IVA

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito alla possibilità di emettere una nota di variazione IVA, anticipatamente alla definitività del piano di riparto, a seguito della rinuncia a un credito vantato nei confronti di un fallimento 8Agenzia delle entrate, risposta 15 ottobre 2024, n. 203).

L’articolo 26 del decreto IVA, come da ultimo modificato dall’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. n. 73/2021, dispone al comma 2 che se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione.
Tale disposizione non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione.

 

La disposizione si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei
debiti o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

 

Le disposizioni di cui al suddetto articolo 26, comma 3­bis, lettera a), tuttavia, si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso. Quindi, con riferimento all’ipotesi di mancato pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo, derivante dall’apertura di procedure concorsuali a carico del cessionario/committente, avviate prima del 26 maggio 2021, l’emissione delle note di credito resta disciplinata dalla previgente versione dell’articolo 26 in commento.

 

Il legislatore ha, poi, circoscritto la possibilità di ridurre la base imponibile e la relativa imposta, nel caso di mancato  pagamento, alle sole ipotesi di esito negativo di una procedura concorsuale o di una procedura esecutiva individuale, stabilendo al contempo che l’imposta non va recuperata nell’ipotesi di procedure concorsuali.
L’articolo 26 contempla, infine, un’altra ipotesi in cui è consentita la variazione, disponendo, nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti
a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

 

Ne consegue l’obbligo per il cessionario o per il committente di applicare le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 5, del  decreto IVA, secondo cui ”Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l’operazione, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell’articolo 23 o dell’articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa”.

Resta fermo l’obbligo, da parte del cedente/prestatore, di emettere nota di debito qualora l’eventuale e successivo accertamento giudiziale risulti favorevole alla controparte.
L’esercizio della rivalsa mediante addebito dell’IVA non è una facoltà rimessa al libero arbitrio del cedente/prestatore, ma è un obbligo di legge. Conformemente a detto scopo, le fattispecie contemplate dall’articolo 26 attengono:

  • a vizi ontologici dell’atto;

  • alla fase dell’esecuzione del contratto;

  • a specifiche previsioni contrattuali;

  • a un accordo sopravvenuto delle parti;

L’unico caso nel quale il legislatore, ai fini dell’emissione della nota di variazione, attribuisce rilevanza alla volontà sopravvenuta rispetto al contratto originario di entrambe le parti contraenti, è quello che consente l’emissione della nota di variazione, entro il ristretto termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione originaria, qualora, in dipendenza di un accordo sopravvenuto, la stessa operazione venga meno in tutto o in parte o se ne riduca l’ammontare imponibile.

 

Nel caso di specie, l’Agenzia ritiene che la rinuncia unilaterale al credito che l’istante intende esercitare nei confronti del fallimento non possa essere assimilata ad alcuna delle ipotesi elencate al comma 2 dell’articolo 26 del decreto IVA. L’incasso del credito cui l’istante intende rinunciare, infatti, riguarda il profilo meramente finanziario, non essendosi modificati i rapporti già conclusi, né essendo stata invocata alcuna clausola contrattuale risolutiva.
Pertanto, la nota di variazione potrà essere emessa ­in assenza di una specifica previsione contrattuale ovvero di un accordo sopravvenuto dei contraenti (entro un anno dall’operazione originaria) solo all’esito finale infruttuoso della procedura concorsuale.

Concordato preventivo biennale: come aderire entro il 31 ottobre 2024

Si può aderire alla proposta di Concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2024 ovvero entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2023.

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire il rispetto degli obblighi fiscali e dichiarativi delle partite IVA di minori dimensioni al fine di instaurare un rapporto collaborativo, trasparente e semplificato tra contribuenti e fisco.

Introdotto dagli articoli 6 e seguenti del D.Lgs. n. 13/2024, attuativo della Legge delega per la riforma fiscale, il Concordato consente per due anni di pagare le tasse sulla base di una proposta formulata dall’Agenzia delle entrate, coerente con i dati contenuti nelle banche dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria e i redditi dichiarati dal contribuente.

 

Il CPB si rivolge ai soggetti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e a coloro che hanno aderito al regime forfettario (per il primo anno di applicazione del CPB, ovvero per il solo periodo d’imposta 2024, la proposta per i soggetti forfettari è valida per un solo anno. A regime, ovvero dal 2025, il Concordato è valido per due anni anche per i forfettari).

 

I soggetti che aderiscono alla proposta di CPB accedono a specifici benefici premiali (compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto) e, salvo che ricorrano le cause di decadenza previste dalla legge, sono esclusi dagli accertamenti tributari. In particolare, se il contribuente accetta la proposta, i maggiori redditi effettivamente conseguiti durante il biennio 2024 e 2025 non verranno considerati ai fini del calcolo delle imposte. Inoltre, sulla parte di reddito concordato eccedente il reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente (il 2023), verrà applicata un’imposta sostitutiva che:

  • per i soggetti ISA varia dal 10% al 15%, in base al punteggio ottenuto;

  • per i forfettari sarà del 10% o del 3% per forfettari start up.

Invece, nel caso in cui non accetti la proposta o decada dal CPB, il contribuente verrà inserito in liste selettive e potrà essere soggetto a controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Resta inteso che, qualora il contribuente abbia correttamente adempiuto agli obblighi tributari, non vi sarà nessuna ulteriore conseguenza in termini di accertamenti fiscali.

 

Inoltre, per i soggetti ISA che aderiscono entro il 31 ottobre 2024 al CPB è previsto un regime opzionale di ravvedimento, che consiste nel versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’IRAP (articolo 2-quater, D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito nella Legge n. 143/2024).
A tale fine le norme stabiliscono:
– i criteri di calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell’IRAP;
– le aliquote dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e la riduzione del 30% delle imposte sostitutive per i periodi di imposta 2020 e 2021;
– il valore minimo complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione che non può essere inferiore a 1000 euro;
– le modalità e le scadenze del versamento dell’imposta sostitutiva.

In particolare, è previsto che per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti ISA applichino l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l’aliquota del:

  • 10%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;

  • 12%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

  • 15%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Per le stesse annualità (2018, 2019 e 2022) si applica l’imposta sostitutiva dell’IRAP con l’aliquota del 3,9%.