Settore agricolo, forestale e pesca: attuazione credito d’imposta per investimenti nella ZES unica 

 

Pubblicate in Gazzetta le modalità di attuazione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Decreto 18 settembre 2024).

Il nuovo Decreto MASAF reca le disposizioni applicative per l’attribuzione alle imprese del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, e Sicilia.

 

I soggetti beneficiari del credito d’imposta del decreto sono:

  • le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

  • le imprese attive nel settore forestale;

  • le microimprese, le piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.

Per accedere al contributo, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili. Nello stesso periodo è possibile:

– inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

– presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Relativamente alle comunicazioni per le quali l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal D.Lgs. n. 159/2011

L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

 

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

 

Il Capo II del Decreto contiene, in particolare, le disposizioni applicabili alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale.

 

La determinazione della percentuale del credito d’imposta per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli è effettuata nella misura del 65% dei costi ammissibili. L’intensità di aiuto può essere aumentata fino all’80% per i seguenti investimenti:

  • investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico o al benessere degli animali;

  • investimenti da parte di giovani agricoltori.

La determinazione della percentuale del credito d’imposta per le imprese attive nel settore forestale è effettuata nella misura del 100% dei costi ammissibili, restando salva la possibilità di riduzione.

 

Il Capo III del decreto, invece, è interamente dedicato alle disposizioni applicabili alle imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

 

In ultimo, all’articolo 21, viene specificato che le grandi imprese attive nel settore dell’agricoltura primaria potranno beneficiare del credito d’imposta solamente a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea.

 

Start-up e PMI innovative: agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti

La Legge 28 ottobre 2024, n. 162, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle PMI innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261/2024 ed entrerà in vigore il 22 novembre 2024.

L’articolo 2 della Legge n. 162/2024 stabilisce che per gli investimenti effettuati in Start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza viene riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione, fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.

Tali disposizioni si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

 

Al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, l’articolo 3 della nuova legge inserisce, all’articolo 27 del D.L. n. 34/2020, il comma 5-bis che prevede quanto segue: “Limitatamente all’operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, con esclusione delle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 5, sesto periodo, il Patrimonio Destinato può altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell’articolo 34 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o da gestori autorizzati ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater del medesimo testo unico, la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. ferma restando la coerenza dello specifico investimento con le priorità e finalità del Patrimonio Destinato di cui ai commi 4, alinea, primo periodo, e 5, quinto periodo, come specificate nel decreto di cui al medesimo comma 5, gli organismi di investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro 50 milioni;

  2. per la quota non prevalente, ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e liquidità gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono investire, secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche in deroga al comma 4, lettera b);

  3. le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano anche ai titoli emessi da emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani, con data certa di inizio negoziazione;

  4. ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di liquidità gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono altresì investire, secondo limiti, scadenze, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell’Unione europea partecipanti all’area euro e dalla Commissione europea;

  5. l’ammontare delle quote o azioni dell’organismo di investimento collettivo del risparmio sottoscritte dal Patrimonio Destinato è mantenuto nel limite del 49 per cento dell’ammontare del patrimonio dell’organismo di investimento collettivo del risparmio; la restante quota dell’ammontare del patrimonio dell’organismo di investimento collettivo del risparmio è sottoscritta da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato”.

A seguire, l’articolo 4 della Legge n. 162/2024 introduce modifiche all’articolo 14 del D.L. n. 73/2021 in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative, nonché disposizioni in materia di Anagrafe nazionale delle ricerche.

 

Infine, all’articolo 5, sono previste modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. n. 58/1998, elevando da 25 a 50 milioni di euro il limite di patrimonio netto da considerare per i criteri di accesso ai benefici, previsto per le società di investimento semplice – SIS.

Le indicazioni dell’Agenzia sulla nuova disciplina dell’autotutela

Arrivano le indicazioni dell’Agenzia delle entrate sulla nuova disciplina dell’autotutela, in seguito alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 219/2023 (Agenzia delle entrate, Circolare 7 novembre 2024, n. 21/E).

In attuazione della Legge n. 111/2023, recante Delega al Governo per la riforma fiscale, l’articolo 1, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 219/2023 ha:

  • introdotto una regolamentazione distinta ed espressa delle ipotesi di autotutela obbligatoria (articolo 10-quater) e facoltativa (articolo 10-quinquies), avendo riguardo anche ai riflessi di queste ultime sulla responsabilità amministrativo contabile dell’amministrazione finanziaria (art. 10-quater, comma 3);

  • abrogato la previgente disciplina in materia di autotutela tributaria e, in particolare, l’articolo 2-quater del D.L. n. 564/1994, nonché il decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37.

Più precisamente, l’articolo 10-quater, rubricato “Esercizio del potere di autotutela obbligatoria”, al primo comma, stabilisce che l’amministrazione finanziaria proceda in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi nelle ipotesi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione, espressamente elencate dalla richiamata disposizione.

L’articolo 10-quinquies, rubricato “Esercizio del potere di autotutela facoltativa”, prevede, inoltre, la facoltà in capo all’amministrazione finanziaria di esercitare comunque il potere di autotutela al di fuori dei casi di autotutela obbligatoria.

 

La Relazione illustrativa al citato D.Lgs. n. 219/2023, con riferimento all’articolo 10-quater, chiarisce che l’introduzione di una disciplina che prevede come obbligatoria l’autotutela in taluni specifici casi è stata ritenuta opportuna non solo per ripristinare un rapporto di correttezza tra il fisco ed i contribuenti, ma anche per gli effetti deflattivi che produrrebbe sul contenzioso.

L’amministrazione finanziaria, dunque, procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione:

  1. a) errore di persona;

  2. b) errore di calcolo;

  3. c) errore sull’individuazione del tributo;

  4. d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria;

  5. e) errore sul presupposto d’imposta;

  6. f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;

  7. g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

 

Tali ipotesi devono ritenersi tassative e, quindi, di stretta interpretazione.

L’amministrazione finanziaria è tenuta a rispondere all’istanza di autotutela obbligatoria entro il termine di 90 giorni dalla sua ricezione.

 

Con riguardo all’articolo 10-quinquies, viene stabilito che l’amministrazione finanziaria possa comunque procedere all’annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell’infondatezza dell’atto o dell’imposizione.

In virtù della suddetta disposizione, il potere di autotutela può, pertanto, essere esercitato dall’amministrazione finanziaria nelle seguenti ipotesi:

  • in presenza di vizi dell’atto o dell’imposizione non riconducibili ad alcuna delle fattispecie elencate dal comma 1 dell’articolo 10-quater o in relazione ai quali, comunque, non ricorre la condizione della manifesta illegittimità;

  • nel caso in cui ricorrano i vizi indicati dal comma 1 dell’articolo 10-quater, ma sia già decorso il termine di un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione previsto dal comma 2 dell’articolo da ultimo citato.

La richiesta di autotutela va indirizzata all’Ufficio che ha emesso l’atto di cui si chiede l’annullamento. 

La competenza a esercitare il potere di autotutela sussiste in capo alle strutture territoriali mentre quelle centrali non sono coinvolte nei relativi procedimenti, ad
eccezione delle ipotesi di richieste di autotutela aventi a oggetto atti a rilevanza esterna emessi da queste ultime.

 

L’istanza deve rappresentare in modo esaustivo tutti gli elementi (di fatto e di diritto) su cui si fonda la richiesta di autotutela e va corredata di tutta la documentazione in possesso del richiedente idonea a dimostrare la sussistenza dei vizi che giustificano la revisione dell’atto.

L’istanza deve essere presentata avvalendosi di strumenti atti a certificarne l’invio da parte del soggetto legittimato a presentarla, tramite, ad esempio, l’utilizzo dei servizi telematici (accesso tramite SPID, CIE o CNS), tramite posta elettronica certificata o in alternativa tramite consegna a mano con accesso fisico allo sportello.

 

Quando l’Ufficio, al termine della fase istruttoria, conclude il relativo iter con un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego, adeguatamente motivato, lo notifica al contribuente. Qualora, invece, l’Ufficio ritenga di accogliere solo parzialmente la richiesta di annullamento, lo stesso notifica al contribuente un provvedimento di autotutela parziale contenente la rideterminazione delle somme dovute.